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DPR 76/2004

 CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 Febbraio 2004, n.76

Regolamento recante norme sul reclutamento, avanzamento ed impiego del

personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione ;

Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 699;

Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469;

Vista la legge 8 dicembre 1970, n. 996, ed in particolare l’articolo 13, terzo comma;

Visto l’articolo 17 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con

modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402;

Vista l’articolo 35 della legge 5 dicembre 1988, n. 521;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.512, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609;

Visto il D.P.R. 2 novembre 2000, n. 362

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed

integrazioni;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti

normativi, nell’adunanza del 24 novembre 2003;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione

del 29.1.2004;

Sulla proposta del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero per la funzione

pubblica;

M A N A

1

il seguente regolamento:

CAPO I – Disposizioni generali

Articolo 1

Personale volontario.

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano al personale volontario del

Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Il personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco è costituito da:

a) Vigili volontari iscritti a domanda negli elenchi dei comandi provinciali, ai

sensi dell’articolo 13 della legge 8 dicembre 1970, n. 996;

b) ex vigili volontari ausiliari di leva iscritti d’ufficio negli elenchi dei comandi

provinciali ai sensi dell’articolo 12 della legge 8 dicembre 1970, n. 996.

3. Il personale volontario non è vincolato da rapporto di impiego con

l’amministrazione ed è chiamato a svolgere temporaneamente i propri compiti

ogni qualvolta se ne manifesti il bisogno, in conformità a quanto disposto dagli

articoli 14 e 70 della legge 13 maggio 1961, n. 469.

Articolo 2

Elenco del personale volontario

In ogni comando provinciale è istituito un unico elenco del personale volontario per

le esigenze delle strutture del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Articolo 3

Qualifiche

1. Le qualifiche del personale volontario sono le seguenti:

a) funzionario tecnico antincendi volontario;

b) capo reparto volontario;

c) capo squadra volontario;

d) vigile volontario.

2. Al personale volontario si applicano, in quanto compatibili, le vigenti

disposizioni in materia di doveri, compiti e responsabilità, previste per il

2

personale permanente di pari qualifica, limitatamente alle attività inerenti al

soccorso.

3. I funzionari tecnici antincendi volontari sono equiparati, ai fini della

determinazione di doveri, compiti e responsabilità, ai collaboratori tecnici

antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Articolo 4

Contingente del personale volontario utilizzato presso

i distaccamenti volontari e i Comandi Provinciali

1. Presso ciascun distaccamento volontario il contingente del personale volontario

di cui all’articolo 3, comma 1- con l’eccezione dei funzionari tecnici antincendi -

è determinato come segue:

a) un capo reparto volontario;

b) quattro capi squadra volontari, cui si aggiunge un capo squadra ogni

cinque vigili volontari fino ad un massimo di dodici capi squadra

volontari;

c) almeno dieci vigili volontari.

2. Per le esigenze dei Comandi provinciali il contingente del personale volontario

di cui all’art. 3, comma 1 – con l’eccezione dei vigili volontari e dei funzionari

tecnici antincendi e’ determinato come segue:

a) un capo reparto volontario ogni 100 capi squadra che abbiano prestato

servizio con tale qualifica per almeno 80 giorni;

b) un capo squadra volontario ogni 500 vigili volontari che abbiano prestato

servizio per almeno 80 giorni.

CAPO II – Reclutamento

Articolo 5

Reclutamento ed iscrizione dei funzionari tecnici antincendi volontari

1. I funzionari tecnici antincendi volontari vengono iscritti nell’elenco di cui

all’art. 2 e sono reclutati tra coloro che ne facciano domanda e siano in possesso

dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) laurea in ingegneria, architettura, geologia; diploma di geometra o di

perito industriale ed equipollenti;

3

c) patente di abilitazione alla guida di autoveicoli;

d) idoneità psicofisica ed attitudinale da accertarsi, secondo i criteri stabiliti

dalla tabella I, allegata al presente decreto, a cura dei competenti

Comandi provinciali, che possono avvalersi anche delle strutture del

Servizio Sanitario Nazionale o di altre apposite strutture convenzionate;

e) età non inferiore agli anni ventidue e non superiore agli anni quaranta;

f) residenza in un comune della provincia sede del comando per il quale si

richiede l’iscrizione;

g) godimento dei diritti politici;

h) non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una

pubblica amministrazione;

i) possesso del requisito delle qualità morali e di condotta di cui all’articolo

35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

l) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva.

2. Il personale volontario appartenente alle qualifiche di vigile, capo squadra e

capo reparto e in possesso del titolo di studio di cui al comma 1, lettera b) puo’

presentare domanda per il reclutamento e l’iscrizione quale funzionario tecnico

antincendi volontario. In tal caso non trova applicazione il limite massimo di età

previsto dal comma 1, lettera e).

3. funzionari tecnici antincendi volontari di cui al comma 1 presentano l’istanza

di iscrizione esclusivamente tramite il comando provinciale di residenza e

successivamente all’iscrizione svolgono un tirocinio di cinque anni presso un

distaccamento volontario secondo modalità e tempi fissati con Decreto del Capo

del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa

Civile del Ministero dell’Interno. Il periodo di tirocinio non e’ considerato

richiamo in servizio.

Articolo 6

Reclutamento ed iscrizione dei vigili volontari

1. I vigili volontari a domanda sono reclutati fra coloro che ne facciano domanda e

risultino in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) diploma di istruzione secondaria di primo grado;

c) idoneita’ psicofisica ed attitudinale da accertarsi, secondo i criteri

stabiliti dalla tabella I, allegata al presente regolamento, a cura dei

competenti Comandi provinciali, che possono avvalersi anche delle

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strutture del Servizio sanitario nazionale o di altre apposite strutture

convenzionate;

d) eta’ non inferiore a diciotto e non superiore a quarantacinque anni;

e) residenza in un comune della provincia sede del comando per il quale si

richiede l’iscrizione. Si prescinde da tale requisito esclusivamente per il

personale volontario che chiede di essere impiegato presso un

distaccamento situato in una provincia limitrofa a quella di residenza;

f) godimento dei diritti politici;

g) non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una

pubblica amministrazione;

h) possesso del requisito delle qualità morali e di condotta, di cui

all’articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

i) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva.

2. I vigili volontari ex ausiliari di leva, in deroga a quanto previsto dalla lettera d)

del comma precedente, entro sei mesi dalla cancellazione d’ufficio dall’elenco

del personale volontario, per raggiungimento dei limiti di eta’ possono essere

nuovamente iscritti a domanda nel medesimo elenco conservando l’anzianità

conseguita.

3. Si prescinde dal possesso del requisito dell’età e dell’idoneità psico-fisica per i

vigili volontari ai fini della partecipazione alle attivita’ svolte in occasione di

manifestazioni del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

4. Per il personale di cui al precedente comma 3 non vige l’obbligo di frequentare i

corsi di cui agli artt. 9 e 10 del presente provvedimento.

5. Il personale di cui al precedente comma 3 non effettua il soccorso tecnico

urgente


 

Articolo 7

Reclutamento ed iscrizione nell’elenco del personale volontario dei Comandi

Provinciali del personale permanente cessato volontariamente dal servizio.

1. Fermo restando il disposto dell’articolo 5, i funzionari tecnici antincendi

volontari possono essere, altresì, reclutati a domanda tra il personale permanente

appartenente ai profili professionali di ispettore e collaboratore tecnico

antincendi ed il personale con qualifica dirigenziale, cessato volontariamente dal

servizio da non oltre sei mesi.

2. Fermo restando il disposto dell’articolo 6, i vigili volontari possono essere,

altresì, reclutati, a domanda, tra il personale permanente appartenente ai profili

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professionali di vigile, capo squadra e capo reparto, cessato volontariamente dal

servizio da non oltre sei mesi.

3. Per il reclutamento del personale di cui ai commi 1 e 2, non trova applicazione il

limite massimo di età previsto dagli articoli 5, comma 1, lettera e), e 6, comma

1, lettera d).

4. Per il personale di cui ai commi 1 e 2 non vige l’obbligo di frequentare il corso

di cui al comma 1 del successivo articolo 9.

Articolo 8

Incompatibilita’

1. Non e’ consentita l’iscrizione nell’elenco del personale volontario:

a) del personale permanente in servizio nel Corpo nazionale dei vigili del

fuoco;

b) del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e delle altre

istituzioni pubbliche preposte all’ordine e alla sicurezza pubblica con

eccezione degli appartenenti ai Corpi di polizia degli Enti locali, previo

nulla osta delle amministrazioni competenti;

c) degli amministratori di società e dei titolari di impresa che producono,

installano, commercializzano impianti, dispositivi e attrezzature

antincendio e dei titolari di istituti, enti e studi professionali che

esercitano attività di formazione, vigilanza, consulenza e servizi nel

settore antincendio.

Articolo 9

Corsi di formazione del personale volontario

1. I funzionari tecnici antincendi volontari, prima del tirocinio di cui all’art. 5

comma 3, e i vigili volontari a domanda, prima di essere impiegati nel servizio

di istituto, devono partecipare al corso di formazione iniziale a carattere teoricopratico,

secondo le modalità e i programmi stabiliti dal Dipartimento dei Vigili

del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero

dell’Interno.

E’ facolta’ dell’interessato chiedere l’ammissione alla frequenza di un nuovo

corso nel caso di esito negativo del primo.

Un ulteriore esito negativo determina la cancellazione dall’elenco del personale

volontario degli aspiranti funzionari tecnico antincendi volontari che all’atto

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della domanda non erano ancora iscritti nell’elenco di cui all’articolo 2 con

diversa qualifica.

2. Il personale volontario può essere chiamato a partecipare agli altri corsi di

formazione promossi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco per un periodo

massimo di trenta giorni l’anno.

3. Il personale volontario chiamato a partecipare a corsi di formazione presso i

comandi provinciali di appartenenza, per un periodo di impiego giornaliero

superiore alle otto ore, ha diritto ad usufruire della mensa di servizio.

4. Ai fini di cui agli articoli 70, terzo comma, 71 e 74, della legge 13 maggio

1961, n. 469, e successive modificazioni, i periodi di frequenza ai corsi di

formazione - con l’eccezione del corso di cui al comma 1- sono considerati

richiami in servizio temporaneo.

Articolo 10

Corsi periodici di addestramento del personale volontario.

1. Il personale volontario richiamato in servizio e’ tenuto all’addestramento

periodico, secondo le modalità stabilite dal comando provinciale di

appartenenza, con cadenza mensile di almeno cinque ore, frazionabili, se

necessario, in due periodi. Il personale che presta servizio presso un

distaccamento volontario svolge l’addestramento presso il distaccamento di

appartenenza e sotto la diretta responsabilità del capo distaccamento. Per il

restante personale volontario l’impiego per l’addestramento deve essere svolto

sotto la diretta responsabilità del Comandante.

2. I funzionari tecnici antincendi, i capi reparto e i capi squadra volontari possono

essere chiamati a partecipare a corsi di aggiornamento del Corpo nazionale dei

vigili del fuoco.

3. Ai fini di cui agli articoli 70, terzo comma, 71 e 74 della legge 13 maggio 1961,

n. 469, e successive modificazioni, i periodi di frequenza ai corsi di cui ai commi

1 e 2 sono considerati richiami in servizio temporaneo.

Articolo 11

Funzioni ed incarico di capo distaccamento volontario

1. Il capo del distaccamento volontario e’ responsabile, in conformita’ alle

disposizioni impartite dal competente comando provinciale, della organizzazione

dei servizi e dell’attivita’ interna del distaccamento nonche’ della manutenzione

dei beni dell’amministrazione.

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2. L’incarico di capo distaccamento volontario ha la durata di cinque anni ed e’

rinnovabile. Esso e’ conferito, sentito il personale volontario in servizio, con

provvedimento dal competente comandante provinciale a volontario con

un’anzianita’ di iscrizione di almeno cinque anni. Per i distaccamenti di nuova

istituzione, si prescinde dall’anzianita’ minima e si conferisce l’incarico sulla

base della comprovata maggiore esperienza ed attitudine professionale.

CAPO III – Avanzamento

Articolo 12

Conferimento della qualifica di capo reparto volontario al personale

utilizzato per le esigenze dei distaccamenti volontari

1. La qualifica di capo reparto volontario e’ conferita nel limite del contingente di

cui all’articolo 4, comma 1, attraverso la partecipazione con esito positivo, ad

un corso di formazione di quattro settimane, anche non consecutive, organizzato

presso il comando provinciale di appartenenza.

2. Al corso sono ammessi, secondo l’anzianità nella qualifica e fino alla copertura

dei posti da conferire nelle singole sedi, i capi squadra volontari con una

anzianità nella qualifica non inferiore ai cinque anni, impiegati in un

distaccamento volontario e che abbiano operato con lodevole profitto negli

ultimi due anni.

3. Il corso si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno

18/30 all’esame finale, consistente in una prova scritta, da svolgersi anche

mediante questionario, sulle materie di cui alla tabella II, allegata al presente

regolamento.

Articolo 13

Conferimento della qualifica di capo squadra volontario al personale

utilizzato per le esigenze dei distaccamenti volontari

1. La qualifica di capo squadra volontario e’ conferita nel limite del contingente di

cui all’articolo 4, comma 1, attraverso la partecipazione, con esito positivo, ad

un corso di formazione di quattro settimane, anche non consecutive, organizzato

presso il comando provinciale di appartenenza.

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2. Al corso sono ammessi, secondo l’anzianità nella qualifica e fino alla copertura

dei posti da conferire nelle singole sedi, i vigili volontari iscritti nell’elenco di

cui all’art. 2 da oltre cinque anni, impiegati in un distaccamento volontario e

che abbiano operato con lodevole profitto negli ultimi due anni.

3. Il corso si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno

18/30 all’esame finale consistente in una prova scritta da svolgersi anche

mediante questionario, sulle materie di cui alla tabella II, allegata al presente

decreto.

Articolo 14

Conferimento della qualifica di capo reparto volontario al personale

utilizzato per le esigenze dei Comandi provinciali

1. La qualifica di capo reparto volontario e’ conferita nel limite del contingente di

cui all’articolo 4, comma2, attraverso la partecipazione con esito positivo, ad

un corso di formazione di quattro settimane, anche non consecutive,

organizzato presso il comando provinciale di appartenenza.

2. Al corso sono ammessi, secondo l’anzianita’ nella qualifica e fino alla

copertura dei posti da conferire nelle singole sedi, i capi squadra volontari che

siano stati richiamati in servizio per le esigenze del Comando provinciale per

almeno 100 giorni con tale qualifica.

3. Il corso si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno

18/30 all’esame finale, consistente in una prova scritta, da svolgersi anche

mediante questionario, sulle materie di cui alla tabella II, allegata al presente

regolamento.

4. Il capo reparto volontario impiegato presso il Comando provinciale espleta, in

via ordinaria, funzioni relative all’addestramento e alla formazione del

personale volontario impiegato presso il Comando stesso.

5. L’impiego operativo e’ consentito esclusivamente nel caso di prolungata e

contemporanea assenza del cinquanta per cento del personale permanente di

pari qualifica.

Articolo 15

Conferimento della qualifica di capo squadra volontario al personale

utilizzato per le esigenze dei Comandi provinciali

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1. La qualifica di capo squadra volontario e’ conferita nel limite del contingente di

cui all’articolo 4, comma 2, attraverso la partecipazione, con esito positivo, ad

un corso di formazione di quattro settimane, anche non consecutive, organizzato

presso il comando provinciale di appartenenza.

2. Al corso sono ammessi, secondo l’anzianità nella qualifica e fino alla copertura

dei posti da conferire nelle singole sedi, i vigili volontari che siano stati

richiamati in servizio per le esigenze di un Comando provinciale per almeno

500 giorni.

3. Il corso si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno

18/30 all’esame finale consistente in una prova scritta da svolgersi, anche

mediante questionario, sulle materie di cui alla tabella II, allegata al presente

decreto.

4. Il capo squadra volontario impiegato presso il Comando provinciale espleta in

via ordinaria funzioni relative all’addestramento e alla formazione del personale

volontario impiegato presso il Comando stesso.

5. L’impiego operativo e’ consentito esclusivamente nell’ambito dei distaccamenti

volontari o nell’ambito del Comando esclusivamente nel caso di prolungata e

contemporanea assenza del cinquanta per cento del personale permanente di

pari qualifica.

Articolo 16

Commissioni esaminatrici

1. La commissione esaminatrice per il conferimento della qualifica di capo reparto

e quella per il conferimento della qualifica di capo squadra, di cui agli articoli

12, 13, 14 e 15 sono nominate con decreto ministeriale e sono composte da un

dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con funzioni di presidente, e

da due funzionari con qualifica non inferiore alla C2. Le funzioni di segretario

sono svolte da un impiegato avente qualifica non inferiore alla C1.

2. Le commissioni di cui al comma 1, valutano gli elaborati degli esami finali,

svolti presso i comandi provinciali, e provvedono alla formazione delle relative

graduatorie, per ciascun distaccamento volontario.

Articolo 17

Modalità di espletamento delle procedure di avanzamento

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1. Con circolare ministeriale, sono comunicati annualmente ai comandi provinciali

sia il numero dei posti disponibili presso i distaccamenti volontari ed i comandi

medesimi per le qualifiche di capo reparto e capo squadra volontario, sia le

modalità di espletamento delle relative procedure di avanzamento.

2. Le domande di partecipazione alle singole procedure di avanzamento devono

essere presentate, esclusivamente, tramite i comandi provinciali dei vigili del

fuoco di appartenenza.

CAPO IV – Impiego

Articolo 18

Modalità di impiego del personale volontario

1. Il personale volontario e’ richiamato in servizio per le ipotesi previste

dall’articolo 70 della legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive modificazioni

e integrazioni. Il richiamo viene disposto a cura e sotto la diretta responsabilità

del competente comandante provinciale dei vigili del fuoco, previa

autorizzazione del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e

della Difesa Civile, a rotazione, e sulla base dei criteri dell’anzianità

d’iscrizione nell’elenco, dell’eventuale stato di disoccupazione, nonché del

carico familiare degli interessati.

Sentite le OO.SS., il richiamo viene disposto dal competente Direttore

Regionale qualora il servizio debba essere espletato in una provincia diversa da

quella di residenza e dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso

Pubblico e della Difesa Civile qualora il servizio debba essere espletato in una

regione diversa da quella di residenza.

2. Il personale volontario, ad eccezione del Funzionario Tecnico Antincendi, viene

impiegato presso i distaccamenti volontari con le seguenti modalità:

a) nell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza del

distaccamento volontario:

1. su segnalazione o richiesta diretta di intervento con contestuale

informazione della sala operativa del comando provinciale;

2. su richiesta di soccorso pervenuta direttamente al comando

provinciale;

b) al di fuori della circoscrizione territoriale di competenza, su

disposizione del comando provinciale.

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3. Il personale volontario in forza presso i posti di vigilanza viene impiegato

analogamente con le modalità indicate nei commi precedenti.

4. Nei casi di cui al comma 2 il comando provinciale deve essere costantemente

informato sulla natura e sviluppo del servizio di istituto svolto dalla sede

volontaria.

5. L’attivazione del Funzionario Tecnico Antincendi volontario avviene

esclusivamente su disposizione del Comandante Provinciale per specifiche

esigenze, compreso il coordinamento di due o più distaccamenti volontari.

6. Ai fini di cui agli articoli 70, terzo comma, 71 e 74 della legge 1961, n. 469 e

successive modificazioni, le prestazioni ed i servizi direttamente connessi resi

dal personale volontario di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 sono considerati richiami in

servizio temporaneo.


 

Articolo 19

Personale volontario inidoneo al servizio di soccorso

1. Il personale volontario in servizio negli appositi distaccamenti del Corpo

nazionale dei vigili del fuoco, dichiarato permanentemente inabile al servizio di

soccorso da parte della commissione medica ospedaliera, purché tale condizione

non pregiudichi l’ulteriore impiego, può svolgere mansioni relative

all’organizzazione interna delle predette sedi volontarie, ad esclusione di

impieghi operativi esterni.

2. L’interessato può presentare domanda per lo svolgimento delle mansioni di cui

al comma 1 entro 30 giorni dalla notifica del giudizio di inidoneità al servizio di

soccorso.

Articolo 20

Cancellazione dagli elenchi del personale volontario

1. La cancellazione dall’elenco del personale volontario e’ prevista per :

a) decesso;

b) dimissioni volontarie presentate al comando provinciale di

appartenenza;

c) raggiungimento dei limiti di età salvo quanto previsto dall’art. 6,

comma 3;

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d) incapacità, insufficiente rendimento ed assenza ingiustificata da turni ed

esercitazioni, ai sensi dell’articolo 73 della legge 13 maggio 1961, n.

469;

e) mancata partecipazione o mancato superamento del corso di formazione

di cui all’articolo 9 del presente decreto;

f) le ipotesi di cui all’articolo 35, comma 1, lettera c) e comma 2 della

legge 5 dicembre 1988, n. 521;

g) sopravvenuta inidoneità psicofisica permanente e assoluta al servizio nel

Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come prevista dal D.M. 5 febbraio

2002 e successive modifiche;

h) sopravvenuta incompatibilità, ai sensi dell’articolo 8 del presente

decreto;

Articolo 21

Ordinamento gerarchico del personale volontario

1. Ai fini gerarchici il personale permanente e’ sovraordinato al personale

volontario di pari grado.

2. Nei rapporti tra il personale volontario di pari qualifica, si considera

gerarchicamente superiore chi possiede la maggiore anzianità di servizio intesa

come lo svolgimento di un maggior numero di interventi di soccorso. A parità

di anzianità di servizio, e’ gerarchicamente superiore il maggiore di età.

Articolo 22

Obblighi dei datori di lavoro del personale volontario

1. Ai sensi dell’articolo 70, comma 4, della legge 13 maggio 1961, n. 469, e

successive modificazioni ed integrazioni, i datori di lavoro, pubblici e privati,

hanno l’obbligo di lasciare disponibili i propri dipendenti iscritti negli elenchi

del personale volontario, sia per lo svolgimento del servizio del soccorso

istituzionale sia per i casi previsti dagli articoli 9 e 10 del presente regolamento.

2. Nei casi di cui al comma 1, al personale volontario deve essere conservato il

posto di lavoro e l’assenza dal servizio deve considerarsi giustificata ad ogni

effetto di legge.

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Articolo 23

Onorificenze

1. Sono estese al personale volontario le norme per la concessione delle

onorificenze previste per il personale permanente.

Articolo 24

Tessera di riconoscimento

1. Al personale volontario viene rilasciata apposita tessera di riconoscimento, in

conformita’ alle vigenti disposizioni in materia per il personale permanente. La

tessera va immediatamente riconsegnata agli organi competenti in caso di

cancellazione dall’elenco.

Articolo 25

Vestiario ed equipaggiamento

1. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede a fornire al personale

volontario il vestiario ed il necessario equipaggiamento per l’impiego nel

servizio di istituto, in conformità alle vigenti disposizioni in materia di tutela

della salute e sicurezza dei lavoratori.

2. Il vestiario e l’equipaggiamento di cui al comma 1 deve essere restituito all’atto

della cancellazione dagli elenchi.

Articolo 26

Disposizioni transitorie e finali

1. Il personale volontario che, per cambio di residenza o domicilio, viene iscritto

nell’elenco del personale volontario di un altro Comando provinciale conserva

l’anzianità e la qualifica precedentemente possedute.

2. Le convenzioni con le regioni e gli enti locali, stipulate dal Dipartimento dei

Vigili del Fuoco nei settori di attività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,

possono prevedere anche l’acquisizione di materiali, mezzi ed attrezzature, da

trasferire, in comodato gratuito, per le necessità dei distaccamenti volontari

indicati nelle convenzioni stesse.

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3. Ai sensi dell’articolo 8 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e dell’articolo 16

della legge 13 maggio 1961, n. 469, nonché dell’articolo 13 della legge 27

dicembre 1973, n. 850, nell’esercizio delle proprie funzioni, i funzionari tecnici

antincendi volontari, i capi reparto volontari e i capi squadra volontari sono

ufficiali di polizia giudiziaria, mentre i vigili volontari sono agenti di polizia

giudiziaria.

4. I funzionari tecnici antincendi volontari sono equiparati, agli effetti del

trattamento economico previsto dall’articolo 71 della legge 13 maggio 1961, n.

469, ai collaboratori tecnici antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

5. Al personale volontario continuano ad applicarsi le sanzioni disciplinari

previste dall’articolo 35 della legge 5 dicembre 1988, n. 521. Il procedimento

per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari al personale volontario e’ regolato

dalle norme in vigore per il personale permanente.

6. Per assicurare modalità organizzative coerenti con il programmato sviluppo sul

territorio della componente volontaria del Corpo Nazionale dei Vigili del

Fuoco, il reclutamento e l’iscrizione dei funzionari tecnici antincendi volontari

di cui all’articolo 5, nonchè il conferimento della qualifica di capo reparto

volontario di cui agli articoli 12 e 14 vengono sospesi per un periodo di cinque

anni, a decorrere dall’entrata in vigore del presente provvedimento.

7. I funzionari tecnici antincendi volontari ed i capi reparto volontari in servizio

alla data di entrata in vigore del presente provvedimento espletano, in via

ordinaria, funzioni di carattere organizzativo all’interno del distaccamento

volontario e dispongono, nell’ambito dell’esercizio delle loro funzioni,

esclusivamente del personale volontario.

8. Ai sensi dell’articolo 15 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, e successive

modificazioni ed integrazioni, al personale volontario che in seguito all’impiego

per attività di soccorso, formazione o addestramento ha subito un infortunio

comportante l’inabilita’ permanente ed assoluta, competono i benefici stabiliti

in materia per il personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,

ove applicabili.

Articolo 27

Interpretazione autentica e abrogazioni

1. L’abrogazione della parte seconda del R.D. 16 marzo 1942, n. 699 disposta

dall’art. 25 del D.P.R. 2 novembre 2000, n. 362 in materia di reclutamento,

15

avanzamento ed impiego del personale volontario si intende riferita

esclusivamente agli articoli in contrasto con le disposizioni introdotte dallo

stesso D.P.R. 2 novembre 2000, n. 362.

2. E’ abrogato il D.P.R. 2 novembre 2000, n. 362.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta

ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a

chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Articolo 28

Invarianza degli oneri

1. L’attuazione del presente regolamento non può comportare in ogni caso oneri

aggiuntivi a carico del bilancio dello stato. Il presente decreto, munito del sigillo

16

dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Pisanu, Ministro dell'Interno

Mazzella, Ministro per la funzione pubblica

Visto, Il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2004

Ministeri istituzionale, registro n. 2, foglio n. 326

TABELLA I

prevista dagli articoli 5, comma 1,

lett. d) e 6, comma 1, lett. c)

Decreto del Presidente della Repubblica: “Regolamento recante

norme sul reclutamento, avanzamento ed impiego del personale

volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”.

REQUISITI PSICO-FISICI E ATTITUDINALI PER L’ACCESSO NEI QUADRI DEL

PERSONALE VOLONTARIO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

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I requisiti psico-fisici e attitudinali di cui devono essere in possesso i soggetti per

l’accesso nei quadri del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

sono i seguenti:

a) sana e robusta costituzione fisica e piena integrità psichica;

b) statura non inferiore a metri 1,62;

c) peso corporeo contenuto nei limiti previsti dalla seguente formula:

I.M.C. = p/(h x h)

I.M.C. = indice di massa corporea

p = peso corporeo (espresso in chilogrammi)

h = altezza (espressa in metri)

indice di massa corporea (I.M.C.) non superiore a 30 come valore per il peso corporeo

massimo, non inferiore a 20 come valore per il peso corporeo minimo per gli uomini e

non inferiore a 18 per le donne;

d) normalità del senso cromatico, determinato mediante corretta visione dei colori

fondamentali (test delle matassine di lana colorate);

e) normalità del campo visivo e della motilità oculare;

f) acutezza visiva:

per il profilo di vigile del fuoco volontario, visus naturale uguale o superiore a

complessivi 14/10 e non inferiore a 6/10 nell’occhio che vede meno, non è ammessa la

correzione con lenti;

per il profilo da. funzionario tecnico antincendi volontario, visus naturale uguale

o superiore a complessivi 14/10 e non inferiore a 6/10 nell’occhio che vede meno è

ammessa la correzione con lenti di qualsiasi valore diottrico, purché la differenza tra le

due lenti non sia superiore a tre diottrie;

g) percezione della voce di conversazione a sei metri da ciascun orecchio, con

esclusione di uso di protesi acustica;

h) apparato dentario tale da assicurare la funzione masticatoria: a tal fine viene

considerata sufficiente la masticazione quando siano presenti o due coppie di molari o

tre coppie tra molari e premolari, purchè in ingranaggio in occlusione, comunque il

totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi fissa non può essere superiore a sedici

elementi;

Costituiscono altresì cause di non idoneità per l’ammissione nei quadri del personale

volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco le seguenti imperfezioni e infermità:

i) la TBC polmonare ed extrapolmonare, la sifilide con manifestazioni contagiose

in atto, il morbo di Hansen, le malattie infettive e/o contagiose anche ad andamento

cronico o in fase clinica silente;

j) le gravi allergopatie anche in fase asintomatica;

k) l’alcolismo, le tossicomanie, le intossicazioni croniche di origine esogena;

l) le alterazioni congenite ed acquisite, croniche della cute e degli annessi ed i loro

esiti, estese o gravi o che, per sede, determinino rilevanti alterazioni funzionali;

m) la presenza di trapianti di organi o di parte di organi;

n) la presenza di innesti e/o di mezzi di sintesi eterologhi a livello dei vari organi

e/o apparati. La sola presenza di osteosintesi non costituisce di per sé causa di

inidoneità;

o) le infermità ed imperfezioni degli organi del capo e/o i loro esiti di lesioni delle

palpebre e dell’apparato lacrimale, quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali; i

disturbi della motilità del globo oculare, quando siano causa di diplopia o di difetti del

campo visivo, anche monoculari, o qualora producano alterazioni della visione

binoculare; le retinopatie; i postumi degli interventi chirurgici interessanti il segmento

anteriore e posteriore dell’occhio; gli esiti dei pregressi interventi per la correzione dei

vizi di rifrazione oculare di qualsiasi tipo, trascorso, ove occorra, il periodo di

18

stabilizzazione della funzione visiva, escluso l'impianto di anelli intracorneali sintetici;

le stenosi e le poliposi nasali, quando siano causa di ostruzioni ventilatorie significative

e sostenute da una condizione disreattiva allergica; le malformazioni e le malattie della

bocca; le gravi malocclusioni dentarie con alterazione della funzione masticatoria; le

disfonie e le gravi balbuzie; le tonsilliti croniche con presenza di streptococco Bemolitico

gruppo A; l’ipertrofia tonsillare di grado notevole con gravi alterazioni

funzionali; 1’otite media cronica colesteatomatosa, l'iperplastica granulomatosa o con

segni di carie ossea, l’otite purulenta semplice secernente; l’otite cronica iperplastica

polipoide; gli esiti di ossiculoplastica e di terapia chirurgica dell’otosclerosi; i processi

flogistici cronici in esito ad interventi chirurgici sull’orecchio medio; le infermità o i

disturbi funzionali cocleo-vestibolari o gli esiti funzionalmente apprezzabili; gli esiti di

interventi chirurgici sull’orecchio interno;

p) le infermità e imperfezioni del collo e dei relativi organi ed apparati qualora

producano rilevanti alterazioni strutturali o funzionali; l’ipertrofia tiroidea con

distiroidismo di rilevanza clinica;

q) i dismorfismi congeniti ed acquisiti della gabbia toracica con alterazioni

funzionali respiratorie;

r) le infermità dei bronchi e dei polmoni: le malattie croniche dei bronchi e dei

polmoni; l’asma bronchiale; cisti e tumori polmonari; i segni radiologici di malattia

tubercolare dell’apparato pleuropolmonare in atto o pregressa e i loro esiti qualora siano

causa di rilevanti alterazioni funzionali; le infermità mediastiniche e le anomalie di

posizione di organi, vasi o visceri con spostamenti mediastinici;

s) le infermità ed imperfezioni dell’apparato cardio-circolatorio: la destrocardia; le

cardiopatie congenite ed i loro esiti; malattie dell’endocardio, del miocardio,

dell’apparato valvolare, del pericardio, dei grossi vasi e i loro esiti; i gravi disturbi

funzionali cardiaci; la bradicardia sinusale con frequenza cardiaca inferiore a 40/min.;

blocco atrioventricolare di I grado che non regredisce con lo sforzo fisico adeguato;

blocco atrioventricolare di Il e III grado; sindrome di Wolf Parkinson White; blocco di

branca destra completo; blocco di branca sinistra; ritarda di attivazione intraventricolare

anteriore sinistro a QRS stretta associata a ritardo di attivazione intraventricolare

destro, stabili; la conduzione A-V accelerata, espressione di anomalie del sistema

specifico di conduzione; extrasistolia ventricolare frequente ovvero di natura non

funzionale; sindrome ipercinetica cardiaca; tachicardia sapraventricolare; tachiaritmie

sopraventricolari; presenza di segnapassi artificiale; l’ipertensione arteriosa persistente

che presenti valori dalla pressione sistolica superiore a 15O mm Hg e della pressione

diastolica superiare a 90 mm Hg, anche se di tipo essenziale e/o senza interessamento di

organi o apparati, che risulti confermata possibilmente mediante monitoraggio

pressorio dinamico delle 24 h; le arteriopatie; gli aneurismi; le fistole arterovenose; le

ectasie venose estese con incontinenza valvolare; le flebiti e le altre patologie del

circolo venoso ed i loro esiti con rilevanti disturbi trofici e funzionali; le emerroidi

croniche, voluminose e molteplici;

n) le infermità ed imperfezioni dell’addome: anomalie della posizione dei

visceri; le malaitie degli organi addominali, o i loro esiti, che determinano

apprezzabile ripercussione sullo stato generale nonché rilevanti disturbi

funzionali; le ernie viscerali; il laparocele;

o) le infermità e le imperfezioni dell’apparato osteoarticolare e muscolare: tutte le

alterazioni dello scheletro, consecutive a fatti congeniti, rachitismo, malattie o

traumi, ostacolanti la funzionalità organica; le malattie ossee o cartilaginee in

atto, determinanti limitazioni della funzionalità articolare; le malattie dei

muscoli, delle strutture capsulo-legamentose, tendinee, aponeurotiche e delle

borse sinoviali, tali da ostacolare o limitare la funzione articolare;

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p) le infermità e le imperfezioni dell’apparato neuropsichico: malattie del

sistema nervoso centrale o periferico o autonomo e i loro esiti che siano causa

di rilevanti alterazioni funzionali; le infermità psichiche invalidanti: psicosi

in atto o pregresse, psico-nevrosi in atto anche se in trattamento, disturbi

di personalità; tutte le sindromi epilettiche, anche pregresse;

q) le patologie e i loro esiti della ghiandola mammaria che siano causa di rilevanti

disturbi funzionali;

r) le infermità e le imperfezioni dell’apparato urogenitale: malattie renali in

atto o croniche, che necessitino o no di dialisi; l’idrocele molto voluminoso e

sotto tensione; il varicocele di III grado con deformazione evidente dello scroto;

la cisti endoscrotale molto voluminosa e sotto tensione; le malattie in atto,

infiammatorie e non, dell’apparato genitale femminile che sono di

significativo rilievo clinico e causa di rilevanti alterazioni funzionali;

l’incontinenza urinaria; la pregressa nefrectomia;

s) le infermità del sangue, degli organi emopoietici di apprezzabile entità,

comprese quelle congenite; le sindromi da immunodeficienza, anche in fase

asintomatica; deficit anche parziale di G6PDH;

t) i difetti del metabolismo glicidico, lipidico e protidico di significativo

rilievo clinico. Nella valutazione del diabete mellito si terrà conto

orientativamente del tipo di diabete, stato di sindrome, fase clinica, schema

terapeutico attuato e dei valori di laboratorio comunemente determinati in

chimica clinica; le sindromi dipendenti da alterata funzione delle ghiandole

endocrine;

u) i tumori, anche benigni, quando per sede, volume, estensione a numero

producano rilevanti alterazioni strutturali o funzionali di organi od apparati;

v) la presenza nelle urine o in altri liquidi biologici di una o più sostanze, o loro

metaboliti, previste dall’art. 14 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, recante il testo

unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,

prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza e

successive integrazioni;

w) le micosi e le parassitosi clinicamente rilevabili, che siano cause di

importanti lesioni organiche o di notevoli disturbi funzionali;

x) le infermità e le imperfezioni non specificate nel presente elenco ma che

rendano il soggetto palesemente non idoneo a prestare servizio valontario nel

Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 3

1. Il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco deve possedere

inoltre una personalità sicura con sufficiente stabilità del tono dell’umore e

dell’autocontrollo in rapporto alle mansioni e alle funzioni previste dalle

esigenze operative, eventualmente da accertare mediante colloquio clinico,

avvalendosi anche dell’ausilio di appositi test psicodiagnostici.

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TABELLA II

prevista dagli articoli 12, comma 3; 13, comma 3; 14, comma 3; 15, comma 3

Materie di esame per il conferimento della qualifica di capo reparto volontario

L’esame di fine corso per il conferimento dei posti di capo reparto volontario verte sui

seguenti argomenti:

- il Corpo Nazionale VV.FF.;

- codice di comportamento dei dipendenti delle PP.AA.;

- adempimenti amministrativi;

- struttura del rapporto di lavoro;

- miglioramento della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro (legge n. 626/1994);

- attrezzature di protezione individuale;

- costruzioni e dissesti statici;

- sostanze pericolose;

- strategia e tattica di intervento;

- polizia giudiziaria;

- la protezione civile;

- la pianificazione dell’emergenza;

- le calamita’ naturali;

- il rischio industriale;

- la cartografia.

Materie di esame per il conferimento della qualifica di capo squadra volontario

L’esame di fine corso per il conferimento dei posti di capo squadra volontario verte sui

seguenti argomenti:

- il Corpo Nazionale VV.FF.;

- codice di comportamento dei dipendenti delle PP.AA.;

- adempimenti amministrativi;

- la protezione civile;

- miglioramento della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro (legge n. 626/1994);

- attrezzature di protezione individuale;

- costruzioni e dissesti statici;

- sostanze pericolose;

- strategia e tattica di intervento;

- polizia giudiziaria;

- impianti tecnologici.