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DPR 76/2004 - pag. 3

 

Articolo 19

Personale volontario inidoneo al servizio di soccorso

1. Il personale volontario in servizio negli appositi distaccamenti del Corpo

nazionale dei vigili del fuoco, dichiarato permanentemente inabile al servizio di

soccorso da parte della commissione medica ospedaliera, purché tale condizione

non pregiudichi l’ulteriore impiego, può svolgere mansioni relative

all’organizzazione interna delle predette sedi volontarie, ad esclusione di

impieghi operativi esterni.

2. L’interessato può presentare domanda per lo svolgimento delle mansioni di cui

al comma 1 entro 30 giorni dalla notifica del giudizio di inidoneità al servizio di

soccorso.

Articolo 20

Cancellazione dagli elenchi del personale volontario

1. La cancellazione dall’elenco del personale volontario e’ prevista per :

a) decesso;

b) dimissioni volontarie presentate al comando provinciale di

appartenenza;

c) raggiungimento dei limiti di età salvo quanto previsto dall’art. 6,

comma 3;

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d) incapacità, insufficiente rendimento ed assenza ingiustificata da turni ed

esercitazioni, ai sensi dell’articolo 73 della legge 13 maggio 1961, n.

469;

e) mancata partecipazione o mancato superamento del corso di formazione

di cui all’articolo 9 del presente decreto;

f) le ipotesi di cui all’articolo 35, comma 1, lettera c) e comma 2 della

legge 5 dicembre 1988, n. 521;

g) sopravvenuta inidoneità psicofisica permanente e assoluta al servizio nel

Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come prevista dal D.M. 5 febbraio

2002 e successive modifiche;

h) sopravvenuta incompatibilità, ai sensi dell’articolo 8 del presente

decreto;

Articolo 21

Ordinamento gerarchico del personale volontario

1. Ai fini gerarchici il personale permanente e’ sovraordinato al personale

volontario di pari grado.

2. Nei rapporti tra il personale volontario di pari qualifica, si considera

gerarchicamente superiore chi possiede la maggiore anzianità di servizio intesa

come lo svolgimento di un maggior numero di interventi di soccorso. A parità

di anzianità di servizio, e’ gerarchicamente superiore il maggiore di età.

Articolo 22

Obblighi dei datori di lavoro del personale volontario

1. Ai sensi dell’articolo 70, comma 4, della legge 13 maggio 1961, n. 469, e

successive modificazioni ed integrazioni, i datori di lavoro, pubblici e privati,

hanno l’obbligo di lasciare disponibili i propri dipendenti iscritti negli elenchi

del personale volontario, sia per lo svolgimento del servizio del soccorso

istituzionale sia per i casi previsti dagli articoli 9 e 10 del presente regolamento.

2. Nei casi di cui al comma 1, al personale volontario deve essere conservato il

posto di lavoro e l’assenza dal servizio deve considerarsi giustificata ad ogni

effetto di legge.

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Articolo 23

Onorificenze

1. Sono estese al personale volontario le norme per la concessione delle

onorificenze previste per il personale permanente.

Articolo 24

Tessera di riconoscimento

1. Al personale volontario viene rilasciata apposita tessera di riconoscimento, in

conformita’ alle vigenti disposizioni in materia per il personale permanente. La

tessera va immediatamente riconsegnata agli organi competenti in caso di

cancellazione dall’elenco.

Articolo 25

Vestiario ed equipaggiamento

1. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede a fornire al personale

volontario il vestiario ed il necessario equipaggiamento per l’impiego nel

servizio di istituto, in conformità alle vigenti disposizioni in materia di tutela

della salute e sicurezza dei lavoratori.

2. Il vestiario e l’equipaggiamento di cui al comma 1 deve essere restituito all’atto

della cancellazione dagli elenchi.

Articolo 26

Disposizioni transitorie e finali

1. Il personale volontario che, per cambio di residenza o domicilio, viene iscritto

nell’elenco del personale volontario di un altro Comando provinciale conserva

l’anzianità e la qualifica precedentemente possedute.

2. Le convenzioni con le regioni e gli enti locali, stipulate dal Dipartimento dei

Vigili del Fuoco nei settori di attività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,

possono prevedere anche l’acquisizione di materiali, mezzi ed attrezzature, da

trasferire, in comodato gratuito, per le necessità dei distaccamenti volontari

indicati nelle convenzioni stesse.

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3. Ai sensi dell’articolo 8 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e dell’articolo 16

della legge 13 maggio 1961, n. 469, nonché dell’articolo 13 della legge 27

dicembre 1973, n. 850, nell’esercizio delle proprie funzioni, i funzionari tecnici

antincendi volontari, i capi reparto volontari e i capi squadra volontari sono

ufficiali di polizia giudiziaria, mentre i vigili volontari sono agenti di polizia

giudiziaria.

4. I funzionari tecnici antincendi volontari sono equiparati, agli effetti del

trattamento economico previsto dall’articolo 71 della legge 13 maggio 1961, n.

469, ai collaboratori tecnici antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

5. Al personale volontario continuano ad applicarsi le sanzioni disciplinari

previste dall’articolo 35 della legge 5 dicembre 1988, n. 521. Il procedimento

per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari al personale volontario e’ regolato

dalle norme in vigore per il personale permanente.

6. Per assicurare modalità organizzative coerenti con il programmato sviluppo sul

territorio della componente volontaria del Corpo Nazionale dei Vigili del

Fuoco, il reclutamento e l’iscrizione dei funzionari tecnici antincendi volontari

di cui all’articolo 5, nonchè il conferimento della qualifica di capo reparto

volontario di cui agli articoli 12 e 14 vengono sospesi per un periodo di cinque

anni, a decorrere dall’entrata in vigore del presente provvedimento.

7. I funzionari tecnici antincendi volontari ed i capi reparto volontari in servizio

alla data di entrata in vigore del presente provvedimento espletano, in via

ordinaria, funzioni di carattere organizzativo all’interno del distaccamento

volontario e dispongono, nell’ambito dell’esercizio delle loro funzioni,

esclusivamente del personale volontario.

8. Ai sensi dell’articolo 15 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, e successive

modificazioni ed integrazioni, al personale volontario che in seguito all’impiego

per attività di soccorso, formazione o addestramento ha subito un infortunio

comportante l’inabilita’ permanente ed assoluta, competono i benefici stabiliti

in materia per il personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,

ove applicabili.

Articolo 27

Interpretazione autentica e abrogazioni

1. L’abrogazione della parte seconda del R.D. 16 marzo 1942, n. 699 disposta

dall’art. 25 del D.P.R. 2 novembre 2000, n. 362 in materia di reclutamento,

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avanzamento ed impiego del personale volontario si intende riferita

esclusivamente agli articoli in contrasto con le disposizioni introdotte dallo

stesso D.P.R. 2 novembre 2000, n. 362.

2. E’ abrogato il D.P.R. 2 novembre 2000, n. 362.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta

ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a

chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Articolo 28

Invarianza degli oneri

1. L’attuazione del presente regolamento non può comportare in ogni caso oneri

aggiuntivi a carico del bilancio dello stato. Il presente decreto, munito del sigillo

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dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Pisanu, Ministro dell'Interno

Mazzella, Ministro per la funzione pubblica

Visto, Il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2004

Ministeri istituzionale, registro n. 2, foglio n. 326

TABELLA I

prevista dagli articoli 5, comma 1,

lett. d) e 6, comma 1, lett. c)

Decreto del Presidente della Repubblica: “Regolamento recante

norme sul reclutamento, avanzamento ed impiego del personale

volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”.

REQUISITI PSICO-FISICI E ATTITUDINALI PER L’ACCESSO NEI QUADRI DEL

PERSONALE VOLONTARIO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

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I requisiti psico-fisici e attitudinali di cui devono essere in possesso i soggetti per

l’accesso nei quadri del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

sono i seguenti:

a) sana e robusta costituzione fisica e piena integrità psichica;

b) statura non inferiore a metri 1,62;

c) peso corporeo contenuto nei limiti previsti dalla seguente formula:

I.M.C. = p/(h x h)

I.M.C. = indice di massa corporea

p = peso corporeo (espresso in chilogrammi)

h = altezza (espressa in metri)

indice di massa corporea (I.M.C.) non superiore a 30 come valore per il peso corporeo

massimo, non inferiore a 20 come valore per il peso corporeo minimo per gli uomini e

non inferiore a 18 per le donne;

d) normalità del senso cromatico, determinato mediante corretta visione dei colori

fondamentali (test delle matassine di lana colorate);

e) normalità del campo visivo e della motilità oculare;

f) acutezza visiva:

per il profilo di vigile del fuoco volontario, visus naturale uguale o superiore a

complessivi 14/10 e non inferiore a 6/10 nell’occhio che vede meno, non è ammessa la

correzione con lenti;

per il profilo da. funzionario tecnico antincendi volontario, visus naturale uguale

o superiore a complessivi 14/10 e non inferiore a 6/10 nell’occhio che vede meno è

ammessa la correzione con lenti di qualsiasi valore diottrico, purché la differenza tra le

due lenti non sia superiore a tre diottrie;

g) percezione della voce di conversazione a sei metri da ciascun orecchio, con

esclusione di uso di protesi acustica;

h) apparato dentario tale da assicurare la funzione masticatoria: a tal fine viene

considerata sufficiente la masticazione quando siano presenti o due coppie di molari o

tre coppie tra molari e premolari, purchè in ingranaggio in occlusione, comunque il

totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi fissa non può essere superiore a sedici

elementi;

Costituiscono altresì cause di non idoneità per l’ammissione nei quadri del personale

volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco le seguenti imperfezioni e infermità:

i) la TBC polmonare ed extrapolmonare, la sifilide con manifestazioni contagiose

in atto, il morbo di Hansen, le malattie infettive e/o contagiose anche ad andamento

cronico o in fase clinica silente;

j) le gravi allergopatie anche in fase asintomatica;

k) l’alcolismo, le tossicomanie, le intossicazioni croniche di origine esogena;

l) le alterazioni congenite ed acquisite, croniche della cute e degli annessi ed i loro

esiti, estese o gravi o che, per sede, determinino rilevanti alterazioni funzionali;

m) la presenza di trapianti di organi o di parte di organi;

n) la presenza di innesti e/o di mezzi di sintesi eterologhi a livello dei vari organi

e/o apparati. La sola presenza di osteosintesi non costituisce di per sé causa di

inidoneità;

o) le infermità ed imperfezioni degli organi del capo e/o i loro esiti di lesioni delle

palpebre e dell’apparato lacrimale, quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali; i

disturbi della motilità del globo oculare, quando siano causa di diplopia o di difetti del

campo visivo, anche monoculari, o qualora producano alterazioni della visione

binoculare; le retinopatie; i postumi degli interventi chirurgici interessanti il segmento

anteriore e posteriore dell’occhio; gli esiti dei pregressi interventi per la correzione dei

vizi di rifrazione oculare di qualsiasi tipo, trascorso, ove occorra, il periodo di

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stabilizzazione della funzione visiva, escluso l'impianto di anelli intracorneali sintetici;

le stenosi e le poliposi nasali, quando siano causa di ostruzioni ventilatorie significative

e sostenute da una condizione disreattiva allergica; le malformazioni e le malattie della

bocca; le gravi malocclusioni dentarie con alterazione della funzione masticatoria; le

disfonie e le gravi balbuzie; le tonsilliti croniche con presenza di streptococco Bemolitico

gruppo A; l’ipertrofia tonsillare di grado notevole con gravi alterazioni

funzionali; 1’otite media cronica colesteatomatosa, l'iperplastica granulomatosa o con

segni di carie ossea, l’otite purulenta semplice secernente; l’otite cronica iperplastica

polipoide; gli esiti di ossiculoplastica e di terapia chirurgica dell’otosclerosi; i processi

flogistici cronici in esito ad interventi chirurgici sull’orecchio medio; le infermità o i

disturbi funzionali cocleo-vestibolari o gli esiti funzionalmente apprezzabili; gli esiti di

interventi chirurgici sull’orecchio interno;

p) le infermità e imperfezioni del collo e dei relativi organi ed apparati qualora

producano rilevanti alterazioni strutturali o funzionali; l’ipertrofia tiroidea con

distiroidismo di rilevanza clinica;

q) i dismorfismi congeniti ed acquisiti della gabbia toracica con alterazioni

funzionali respiratorie;

r) le infermità dei bronchi e dei polmoni: le malattie croniche dei bronchi e dei

polmoni; l’asma bronchiale; cisti e tumori polmonari; i segni radiologici di malattia

tubercolare dell’apparato pleuropolmonare in atto o pregressa e i loro esiti qualora siano

causa di rilevanti alterazioni funzionali; le infermità mediastiniche e le anomalie di

posizione di organi, vasi o visceri con spostamenti mediastinici;

s) le infermità ed imperfezioni dell’apparato cardio-circolatorio: la destrocardia; le

cardiopatie congenite ed i loro esiti; malattie dell’endocardio, del miocardio,

dell’apparato valvolare, del pericardio, dei grossi vasi e i loro esiti; i gravi disturbi

funzionali cardiaci; la bradicardia sinusale con frequenza cardiaca inferiore a 40/min.;

blocco atrioventricolare di I grado che non regredisce con lo sforzo fisico adeguato;

blocco atrioventricolare di Il e III grado; sindrome di Wolf Parkinson White; blocco di

branca destra completo; blocco di branca sinistra; ritarda di attivazione intraventricolare

anteriore sinistro a QRS stretta associata a ritardo di attivazione intraventricolare

destro, stabili; la conduzione A-V accelerata, espressione di anomalie del sistema

specifico di conduzione; extrasistolia ventricolare frequente ovvero di natura non

funzionale; sindrome ipercinetica cardiaca; tachicardia sapraventricolare; tachiaritmie

sopraventricolari; presenza di segnapassi artificiale; l’ipertensione arteriosa persistente

che presenti valori dalla pressione sistolica superiore a 15O mm Hg e della pressione

diastolica superiare a 90 mm Hg, anche se di tipo essenziale e/o senza interessamento di

organi o apparati, che risulti confermata possibilmente mediante monitoraggio

pressorio dinamico delle 24 h; le arteriopatie; gli aneurismi; le fistole arterovenose; le

ectasie venose estese con incontinenza valvolare; le flebiti e le altre patologie del

circolo venoso ed i loro esiti con rilevanti disturbi trofici e funzionali; le emerroidi

croniche, voluminose e molteplici;

n) le infermità ed imperfezioni dell’addome: anomalie della posizione dei

visceri; le malaitie degli organi addominali, o i loro esiti, che determinano

apprezzabile ripercussione sullo stato generale nonché rilevanti disturbi

funzionali; le ernie viscerali; il laparocele;

o) le infermità e le imperfezioni dell’apparato osteoarticolare e muscolare: tutte le

alterazioni dello scheletro, consecutive a fatti congeniti, rachitismo, malattie o

traumi, ostacolanti la funzionalità organica; le malattie ossee o cartilaginee in

atto, determinanti limitazioni della funzionalità articolare; le malattie dei

muscoli, delle strutture capsulo-legamentose, tendinee, aponeurotiche e delle

borse sinoviali, tali da ostacolare o limitare la funzione articolare;

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p) le infermità e le imperfezioni dell’apparato neuropsichico: malattie del

sistema nervoso centrale o periferico o autonomo e i loro esiti che siano causa

di rilevanti alterazioni funzionali; le infermità psichiche invalidanti: psicosi

in atto o pregresse, psico-nevrosi in atto anche se in trattamento, disturbi

di personalità; tutte le sindromi epilettiche, anche pregresse;

q) le patologie e i loro esiti della ghiandola mammaria che siano causa di rilevanti

disturbi funzionali;

r) le infermità e le imperfezioni dell’apparato urogenitale: malattie renali in

atto o croniche, che necessitino o no di dialisi; l’idrocele molto voluminoso e

sotto tensione; il varicocele di III grado con deformazione evidente dello scroto;

la cisti endoscrotale molto voluminosa e sotto tensione; le malattie in atto,

infiammatorie e non, dell’apparato genitale femminile che sono di

significativo rilievo clinico e causa di rilevanti alterazioni funzionali;

l’incontinenza urinaria; la pregressa nefrectomia;

s) le infermità del sangue, degli organi emopoietici di apprezzabile entità,

comprese quelle congenite; le sindromi da immunodeficienza, anche in fase

asintomatica; deficit anche parziale di G6PDH;

t) i difetti del metabolismo glicidico, lipidico e protidico di significativo

rilievo clinico. Nella valutazione del diabete mellito si terrà conto

orientativamente del tipo di diabete, stato di sindrome, fase clinica, schema

terapeutico attuato e dei valori di laboratorio comunemente determinati in

chimica clinica; le sindromi dipendenti da alterata funzione delle ghiandole

endocrine;

u) i tumori, anche benigni, quando per sede, volume, estensione a numero

producano rilevanti alterazioni strutturali o funzionali di organi od apparati;

v) la presenza nelle urine o in altri liquidi biologici di una o più sostanze, o loro

metaboliti, previste dall’art. 14 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, recante il testo

unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,

prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza e

successive integrazioni;

w) le micosi e le parassitosi clinicamente rilevabili, che siano cause di

importanti lesioni organiche o di notevoli disturbi funzionali;

x) le infermità e le imperfezioni non specificate nel presente elenco ma che

rendano il soggetto palesemente non idoneo a prestare servizio valontario nel

Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 3

1. Il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco deve possedere

inoltre una personalità sicura con sufficiente stabilità del tono dell’umore e

dell’autocontrollo in rapporto alle mansioni e alle funzioni previste dalle

esigenze operative, eventualmente da accertare mediante colloquio clinico,

avvalendosi anche dell’ausilio di appositi test psicodiagnostici.

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TABELLA II

prevista dagli articoli 12, comma 3; 13, comma 3; 14, comma 3; 15, comma 3

Materie di esame per il conferimento della qualifica di capo reparto volontario

L’esame di fine corso per il conferimento dei posti di capo reparto volontario verte sui

seguenti argomenti:

- il Corpo Nazionale VV.FF.;

- codice di comportamento dei dipendenti delle PP.AA.;

- adempimenti amministrativi;

- struttura del rapporto di lavoro;

- miglioramento della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro (legge n. 626/1994);

- attrezzature di protezione individuale;

- costruzioni e dissesti statici;

- sostanze pericolose;

- strategia e tattica di intervento;

- polizia giudiziaria;

- la protezione civile;

- la pianificazione dell’emergenza;

- le calamita’ naturali;

- il rischio industriale;

- la cartografia.

Materie di esame per il conferimento della qualifica di capo squadra volontario

L’esame di fine corso per il conferimento dei posti di capo squadra volontario verte sui

seguenti argomenti:

- il Corpo Nazionale VV.FF.;

- codice di comportamento dei dipendenti delle PP.AA.;

- adempimenti amministrativi;

- la protezione civile;

- miglioramento della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro (legge n. 626/1994);

- attrezzature di protezione individuale;

- costruzioni e dissesti statici;

- sostanze pericolose;

- strategia e tattica di intervento;

- polizia giudiziaria;

- impianti tecnologici.