Articolo 19
Personale volontario inidoneo al servizio di soccorso
1. Il personale volontario in servizio negli appositi distaccamenti del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, dichiarato permanentemente inabile al servizio di
soccorso da parte della commissione medica ospedaliera, purché tale condizione
non pregiudichi l’ulteriore impiego, può svolgere mansioni relative
all’organizzazione interna delle predette sedi volontarie, ad esclusione di
impieghi operativi esterni.
2. L’interessato può presentare domanda per lo svolgimento delle mansioni di cui
al comma 1 entro 30 giorni dalla notifica del giudizio di inidoneità al servizio di
soccorso.
Articolo 20
Cancellazione dagli elenchi del personale volontario
1. La cancellazione dall’elenco del personale volontario e’ prevista per :
a) decesso;
b) dimissioni volontarie presentate al comando provinciale di
appartenenza;
c) raggiungimento dei limiti di età salvo quanto previsto dall’art. 6,
comma 3;
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d) incapacità, insufficiente rendimento ed assenza ingiustificata da turni ed
esercitazioni, ai sensi dell’articolo 73 della legge 13 maggio 1961, n.
469;
e) mancata partecipazione o mancato superamento del corso di formazione
di cui all’articolo 9 del presente decreto;
f) le ipotesi di cui all’articolo 35, comma 1, lettera c) e comma 2 della
legge 5 dicembre 1988, n. 521;
g) sopravvenuta inidoneità psicofisica permanente e assoluta al servizio nel
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come prevista dal D.M. 5 febbraio
2002 e successive modifiche;
h) sopravvenuta incompatibilità, ai sensi dell’articolo 8 del presente
decreto;
Articolo 21
Ordinamento gerarchico del personale volontario
1. Ai fini gerarchici il personale permanente e’ sovraordinato al personale
volontario di pari grado.
2. Nei rapporti tra il personale volontario di pari qualifica, si considera
gerarchicamente superiore chi possiede la maggiore anzianità di servizio intesa
come lo svolgimento di un maggior numero di interventi di soccorso. A parità
di anzianità di servizio, e’ gerarchicamente superiore il maggiore di età.
Articolo 22
Obblighi dei datori di lavoro del personale volontario
1. Ai sensi dell’articolo 70, comma 4, della legge 13 maggio 1961, n. 469, e
successive modificazioni ed integrazioni, i datori di lavoro, pubblici e privati,
hanno l’obbligo di lasciare disponibili i propri dipendenti iscritti negli elenchi
del personale volontario, sia per lo svolgimento del servizio del soccorso
istituzionale sia per i casi previsti dagli articoli 9 e 10 del presente regolamento.
2. Nei casi di cui al comma 1, al personale volontario deve essere conservato il
posto di lavoro e l’assenza dal servizio deve considerarsi giustificata ad ogni
effetto di legge.
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Articolo 23
Onorificenze
1. Sono estese al personale volontario le norme per la concessione delle
onorificenze previste per il personale permanente.
Articolo 24
Tessera di riconoscimento
1. Al personale volontario viene rilasciata apposita tessera di riconoscimento, in
conformita’ alle vigenti disposizioni in materia per il personale permanente. La
tessera va immediatamente riconsegnata agli organi competenti in caso di
cancellazione dall’elenco.
Articolo 25
Vestiario ed equipaggiamento
1. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede a fornire al personale
volontario il vestiario ed il necessario equipaggiamento per l’impiego nel
servizio di istituto, in conformità alle vigenti disposizioni in materia di tutela
della salute e sicurezza dei lavoratori.
2. Il vestiario e l’equipaggiamento di cui al comma 1 deve essere restituito all’atto
della cancellazione dagli elenchi.
Articolo 26
Disposizioni transitorie e finali
1. Il personale volontario che, per cambio di residenza o domicilio, viene iscritto
nell’elenco del personale volontario di un altro Comando provinciale conserva
l’anzianità e la qualifica precedentemente possedute.
2. Le convenzioni con le regioni e gli enti locali, stipulate dal Dipartimento dei
Vigili del Fuoco nei settori di attività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
possono prevedere anche l’acquisizione di materiali, mezzi ed attrezzature, da
trasferire, in comodato gratuito, per le necessità dei distaccamenti volontari
indicati nelle convenzioni stesse.
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3. Ai sensi dell’articolo 8 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e dell’articolo 16
della legge 13 maggio 1961, n. 469, nonché dell’articolo 13 della legge 27
dicembre 1973, n. 850, nell’esercizio delle proprie funzioni, i funzionari tecnici
antincendi volontari, i capi reparto volontari e i capi squadra volontari sono
ufficiali di polizia giudiziaria, mentre i vigili volontari sono agenti di polizia
giudiziaria.
4. I funzionari tecnici antincendi volontari sono equiparati, agli effetti del
trattamento economico previsto dall’articolo 71 della legge 13 maggio 1961, n.
469, ai collaboratori tecnici antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
5. Al personale volontario continuano ad applicarsi le sanzioni disciplinari
previste dall’articolo 35 della legge 5 dicembre 1988, n. 521. Il procedimento
per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari al personale volontario e’ regolato
dalle norme in vigore per il personale permanente.
6. Per assicurare modalità organizzative coerenti con il programmato sviluppo sul
territorio della componente volontaria del Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco, il reclutamento e l’iscrizione dei funzionari tecnici antincendi volontari
di cui all’articolo 5, nonchè il conferimento della qualifica di capo reparto
volontario di cui agli articoli 12 e 14 vengono sospesi per un periodo di cinque
anni, a decorrere dall’entrata in vigore del presente provvedimento.
7. I funzionari tecnici antincendi volontari ed i capi reparto volontari in servizio
alla data di entrata in vigore del presente provvedimento espletano, in via
ordinaria, funzioni di carattere organizzativo all’interno del distaccamento
volontario e dispongono, nell’ambito dell’esercizio delle loro funzioni,
esclusivamente del personale volontario.
8. Ai sensi dell’articolo 15 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, e successive
modificazioni ed integrazioni, al personale volontario che in seguito all’impiego
per attività di soccorso, formazione o addestramento ha subito un infortunio
comportante l’inabilita’ permanente ed assoluta, competono i benefici stabiliti
in materia per il personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
ove applicabili.
Articolo 27
Interpretazione autentica e abrogazioni
1. L’abrogazione della parte seconda del R.D. 16 marzo 1942, n. 699 disposta
dall’art. 25 del D.P.R. 2 novembre 2000, n. 362 in materia di reclutamento,
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avanzamento ed impiego del personale volontario si intende riferita
esclusivamente agli articoli in contrasto con le disposizioni introdotte dallo
stesso D.P.R. 2 novembre 2000, n. 362.
2. E’ abrogato il D.P.R. 2 novembre 2000, n. 362.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Articolo 28
Invarianza degli oneri
1. L’attuazione del presente regolamento non può comportare in ogni caso oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello stato. Il presente decreto, munito del sigillo
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dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 febbraio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Pisanu, Ministro dell'Interno
Mazzella, Ministro per la funzione pubblica
Visto, Il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2004
Ministeri istituzionale, registro n. 2, foglio n. 326
TABELLA I
prevista dagli articoli 5, comma 1,
lett. d) e 6, comma 1, lett. c)
Decreto del Presidente della Repubblica: “Regolamento recante
norme sul reclutamento, avanzamento ed impiego del personale
volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”.
REQUISITI PSICO-FISICI E ATTITUDINALI PER L’ACCESSO NEI QUADRI DEL
PERSONALE VOLONTARIO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
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I requisiti psico-fisici e attitudinali di cui devono essere in possesso i soggetti per
l’accesso nei quadri del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
sono i seguenti:
a) sana e robusta costituzione fisica e piena integrità psichica;
b) statura non inferiore a metri 1,62;
c) peso corporeo contenuto nei limiti previsti dalla seguente formula:
I.M.C. = p/(h x h)
I.M.C. = indice di massa corporea
p = peso corporeo (espresso in chilogrammi)
h = altezza (espressa in metri)
indice di massa corporea (I.M.C.) non superiore a 30 come valore per il peso corporeo
massimo, non inferiore a 20 come valore per il peso corporeo minimo per gli uomini e
non inferiore a 18 per le donne;
d) normalità del senso cromatico, determinato mediante corretta visione dei colori
fondamentali (test delle matassine di lana colorate);
e) normalità del campo visivo e della motilità oculare;
f) acutezza visiva:
per il profilo di vigile del fuoco volontario, visus naturale uguale o superiore a
complessivi 14/10 e non inferiore a 6/10 nell’occhio che vede meno, non è ammessa la
correzione con lenti;
per il profilo da. funzionario tecnico antincendi volontario, visus naturale uguale
o superiore a complessivi 14/10 e non inferiore a 6/10 nell’occhio che vede meno è
ammessa la correzione con lenti di qualsiasi valore diottrico, purché la differenza tra le
due lenti non sia superiore a tre diottrie;
g) percezione della voce di conversazione a sei metri da ciascun orecchio, con
esclusione di uso di protesi acustica;
h) apparato dentario tale da assicurare la funzione masticatoria: a tal fine viene
considerata sufficiente la masticazione quando siano presenti o due coppie di molari o
tre coppie tra molari e premolari, purchè in ingranaggio in occlusione, comunque il
totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi fissa non può essere superiore a sedici
elementi;
Costituiscono altresì cause di non idoneità per l’ammissione nei quadri del personale
volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco le seguenti imperfezioni e infermità:
i) la TBC polmonare ed extrapolmonare, la sifilide con manifestazioni contagiose
in atto, il morbo di Hansen, le malattie infettive e/o contagiose anche ad andamento
cronico o in fase clinica silente;
j) le gravi allergopatie anche in fase asintomatica;
k) l’alcolismo, le tossicomanie, le intossicazioni croniche di origine esogena;
l) le alterazioni congenite ed acquisite, croniche della cute e degli annessi ed i loro
esiti, estese o gravi o che, per sede, determinino rilevanti alterazioni funzionali;
m) la presenza di trapianti di organi o di parte di organi;
n) la presenza di innesti e/o di mezzi di sintesi eterologhi a livello dei vari organi
e/o apparati. La sola presenza di osteosintesi non costituisce di per sé causa di
inidoneità;
o) le infermità ed imperfezioni degli organi del capo e/o i loro esiti di lesioni delle
palpebre e dell’apparato lacrimale, quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali; i
disturbi della motilità del globo oculare, quando siano causa di diplopia o di difetti del
campo visivo, anche monoculari, o qualora producano alterazioni della visione
binoculare; le retinopatie; i postumi degli interventi chirurgici interessanti il segmento
anteriore e posteriore dell’occhio; gli esiti dei pregressi interventi per la correzione dei
vizi di rifrazione oculare di qualsiasi tipo, trascorso, ove occorra, il periodo di
18
stabilizzazione della funzione visiva, escluso l'impianto di anelli intracorneali sintetici;
le stenosi e le poliposi nasali, quando siano causa di ostruzioni ventilatorie significative
e sostenute da una condizione disreattiva allergica; le malformazioni e le malattie della
bocca; le gravi malocclusioni dentarie con alterazione della funzione masticatoria; le
disfonie e le gravi balbuzie; le tonsilliti croniche con presenza di streptococco Bemolitico
gruppo A; l’ipertrofia tonsillare di grado notevole con gravi alterazioni
funzionali; 1’otite media cronica colesteatomatosa, l'iperplastica granulomatosa o con
segni di carie ossea, l’otite purulenta semplice secernente; l’otite cronica iperplastica
polipoide; gli esiti di ossiculoplastica e di terapia chirurgica dell’otosclerosi; i processi
flogistici cronici in esito ad interventi chirurgici sull’orecchio medio; le infermità o i
disturbi funzionali cocleo-vestibolari o gli esiti funzionalmente apprezzabili; gli esiti di
interventi chirurgici sull’orecchio interno;
p) le infermità e imperfezioni del collo e dei relativi organi ed apparati qualora
producano rilevanti alterazioni strutturali o funzionali; l’ipertrofia tiroidea con
distiroidismo di rilevanza clinica;
q) i dismorfismi congeniti ed acquisiti della gabbia toracica con alterazioni
funzionali respiratorie;
r) le infermità dei bronchi e dei polmoni: le malattie croniche dei bronchi e dei
polmoni; l’asma bronchiale; cisti e tumori polmonari; i segni radiologici di malattia
tubercolare dell’apparato pleuropolmonare in atto o pregressa e i loro esiti qualora siano
causa di rilevanti alterazioni funzionali; le infermità mediastiniche e le anomalie di
posizione di organi, vasi o visceri con spostamenti mediastinici;
s) le infermità ed imperfezioni dell’apparato cardio-circolatorio: la destrocardia; le
cardiopatie congenite ed i loro esiti; malattie dell’endocardio, del miocardio,
dell’apparato valvolare, del pericardio, dei grossi vasi e i loro esiti; i gravi disturbi
funzionali cardiaci; la bradicardia sinusale con frequenza cardiaca inferiore a 40/min.;
blocco atrioventricolare di I grado che non regredisce con lo sforzo fisico adeguato;
blocco atrioventricolare di Il e III grado; sindrome di Wolf Parkinson White; blocco di
branca destra completo; blocco di branca sinistra; ritarda di attivazione intraventricolare
anteriore sinistro a QRS stretta associata a ritardo di attivazione intraventricolare
destro, stabili; la conduzione A-V accelerata, espressione di anomalie del sistema
specifico di conduzione; extrasistolia ventricolare frequente ovvero di natura non
funzionale; sindrome ipercinetica cardiaca; tachicardia sapraventricolare; tachiaritmie
sopraventricolari; presenza di segnapassi artificiale; l’ipertensione arteriosa persistente
che presenti valori dalla pressione sistolica superiore a 15O mm Hg e della pressione
diastolica superiare a 90 mm Hg, anche se di tipo essenziale e/o senza interessamento di
organi o apparati, che risulti confermata possibilmente mediante monitoraggio
pressorio dinamico delle 24 h; le arteriopatie; gli aneurismi; le fistole arterovenose; le
ectasie venose estese con incontinenza valvolare; le flebiti e le altre patologie del
circolo venoso ed i loro esiti con rilevanti disturbi trofici e funzionali; le emerroidi
croniche, voluminose e molteplici;
n) le infermità ed imperfezioni dell’addome: anomalie della posizione dei
visceri; le malaitie degli organi addominali, o i loro esiti, che determinano
apprezzabile ripercussione sullo stato generale nonché rilevanti disturbi
funzionali; le ernie viscerali; il laparocele;
o) le infermità e le imperfezioni dell’apparato osteoarticolare e muscolare: tutte le
alterazioni dello scheletro, consecutive a fatti congeniti, rachitismo, malattie o
traumi, ostacolanti la funzionalità organica; le malattie ossee o cartilaginee in
atto, determinanti limitazioni della funzionalità articolare; le malattie dei
muscoli, delle strutture capsulo-legamentose, tendinee, aponeurotiche e delle
borse sinoviali, tali da ostacolare o limitare la funzione articolare;
19
p) le infermità e le imperfezioni dell’apparato neuropsichico: malattie del
sistema nervoso centrale o periferico o autonomo e i loro esiti che siano causa
di rilevanti alterazioni funzionali; le infermità psichiche invalidanti: psicosi
in atto o pregresse, psico-nevrosi in atto anche se in trattamento, disturbi
di personalità; tutte le sindromi epilettiche, anche pregresse;
q) le patologie e i loro esiti della ghiandola mammaria che siano causa di rilevanti
disturbi funzionali;
r) le infermità e le imperfezioni dell’apparato urogenitale: malattie renali in
atto o croniche, che necessitino o no di dialisi; l’idrocele molto voluminoso e
sotto tensione; il varicocele di III grado con deformazione evidente dello scroto;
la cisti endoscrotale molto voluminosa e sotto tensione; le malattie in atto,
infiammatorie e non, dell’apparato genitale femminile che sono di
significativo rilievo clinico e causa di rilevanti alterazioni funzionali;
l’incontinenza urinaria; la pregressa nefrectomia;
s) le infermità del sangue, degli organi emopoietici di apprezzabile entità,
comprese quelle congenite; le sindromi da immunodeficienza, anche in fase
asintomatica; deficit anche parziale di G6PDH;
t) i difetti del metabolismo glicidico, lipidico e protidico di significativo
rilievo clinico. Nella valutazione del diabete mellito si terrà conto
orientativamente del tipo di diabete, stato di sindrome, fase clinica, schema
terapeutico attuato e dei valori di laboratorio comunemente determinati in
chimica clinica; le sindromi dipendenti da alterata funzione delle ghiandole
endocrine;
u) i tumori, anche benigni, quando per sede, volume, estensione a numero
producano rilevanti alterazioni strutturali o funzionali di organi od apparati;
v) la presenza nelle urine o in altri liquidi biologici di una o più sostanze, o loro
metaboliti, previste dall’art. 14 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, recante il testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza e
successive integrazioni;
w) le micosi e le parassitosi clinicamente rilevabili, che siano cause di
importanti lesioni organiche o di notevoli disturbi funzionali;
x) le infermità e le imperfezioni non specificate nel presente elenco ma che
rendano il soggetto palesemente non idoneo a prestare servizio valontario nel
Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Art. 3
1. Il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco deve possedere
inoltre una personalità sicura con sufficiente stabilità del tono dell’umore e
dell’autocontrollo in rapporto alle mansioni e alle funzioni previste dalle
esigenze operative, eventualmente da accertare mediante colloquio clinico,
avvalendosi anche dell’ausilio di appositi test psicodiagnostici.
20
TABELLA II
prevista dagli articoli 12, comma 3; 13, comma 3; 14, comma 3; 15, comma 3
Materie di esame per il conferimento della qualifica di capo reparto volontario
L’esame di fine corso per il conferimento dei posti di capo reparto volontario verte sui
seguenti argomenti:
- il Corpo Nazionale VV.FF.;
- codice di comportamento dei dipendenti delle PP.AA.;
- adempimenti amministrativi;
- struttura del rapporto di lavoro;
- miglioramento della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro (legge n. 626/1994);
- attrezzature di protezione individuale;
- costruzioni e dissesti statici;
- sostanze pericolose;
- strategia e tattica di intervento;
- polizia giudiziaria;
- la protezione civile;
- la pianificazione dell’emergenza;
- le calamita’ naturali;
- il rischio industriale;
- la cartografia.
Materie di esame per il conferimento della qualifica di capo squadra volontario
L’esame di fine corso per il conferimento dei posti di capo squadra volontario verte sui
seguenti argomenti:
- il Corpo Nazionale VV.FF.;
- codice di comportamento dei dipendenti delle PP.AA.;
- adempimenti amministrativi;
- la protezione civile;
- miglioramento della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro (legge n. 626/1994);
- attrezzature di protezione individuale;
- costruzioni e dissesti statici;
- sostanze pericolose;
- strategia e tattica di intervento;
- polizia giudiziaria;
- impianti tecnologici.
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