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DPR 76/2004 - pag. 2

 

Articolo 7

Reclutamento ed iscrizione nell’elenco del personale volontario dei Comandi

Provinciali del personale permanente cessato volontariamente dal servizio.

1. Fermo restando il disposto dell’articolo 5, i funzionari tecnici antincendi

volontari possono essere, altresì, reclutati a domanda tra il personale permanente

appartenente ai profili professionali di ispettore e collaboratore tecnico

antincendi ed il personale con qualifica dirigenziale, cessato volontariamente dal

servizio da non oltre sei mesi.

2. Fermo restando il disposto dell’articolo 6, i vigili volontari possono essere,

altresì, reclutati, a domanda, tra il personale permanente appartenente ai profili

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professionali di vigile, capo squadra e capo reparto, cessato volontariamente dal

servizio da non oltre sei mesi.

3. Per il reclutamento del personale di cui ai commi 1 e 2, non trova applicazione il

limite massimo di età previsto dagli articoli 5, comma 1, lettera e), e 6, comma

1, lettera d).

4. Per il personale di cui ai commi 1 e 2 non vige l’obbligo di frequentare il corso

di cui al comma 1 del successivo articolo 9.

Articolo 8

Incompatibilita’

1. Non e’ consentita l’iscrizione nell’elenco del personale volontario:

a) del personale permanente in servizio nel Corpo nazionale dei vigili del

fuoco;

b) del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e delle altre

istituzioni pubbliche preposte all’ordine e alla sicurezza pubblica con

eccezione degli appartenenti ai Corpi di polizia degli Enti locali, previo

nulla osta delle amministrazioni competenti;

c) degli amministratori di società e dei titolari di impresa che producono,

installano, commercializzano impianti, dispositivi e attrezzature

antincendio e dei titolari di istituti, enti e studi professionali che

esercitano attività di formazione, vigilanza, consulenza e servizi nel

settore antincendio.

Articolo 9

Corsi di formazione del personale volontario

1. I funzionari tecnici antincendi volontari, prima del tirocinio di cui all’art. 5

comma 3, e i vigili volontari a domanda, prima di essere impiegati nel servizio

di istituto, devono partecipare al corso di formazione iniziale a carattere teoricopratico,

secondo le modalità e i programmi stabiliti dal Dipartimento dei Vigili

del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero

dell’Interno.

E’ facolta’ dell’interessato chiedere l’ammissione alla frequenza di un nuovo

corso nel caso di esito negativo del primo.

Un ulteriore esito negativo determina la cancellazione dall’elenco del personale

volontario degli aspiranti funzionari tecnico antincendi volontari che all’atto

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della domanda non erano ancora iscritti nell’elenco di cui all’articolo 2 con

diversa qualifica.

2. Il personale volontario può essere chiamato a partecipare agli altri corsi di

formazione promossi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco per un periodo

massimo di trenta giorni l’anno.

3. Il personale volontario chiamato a partecipare a corsi di formazione presso i

comandi provinciali di appartenenza, per un periodo di impiego giornaliero

superiore alle otto ore, ha diritto ad usufruire della mensa di servizio.

4. Ai fini di cui agli articoli 70, terzo comma, 71 e 74, della legge 13 maggio

1961, n. 469, e successive modificazioni, i periodi di frequenza ai corsi di

formazione - con l’eccezione del corso di cui al comma 1- sono considerati

richiami in servizio temporaneo.

Articolo 10

Corsi periodici di addestramento del personale volontario.

1. Il personale volontario richiamato in servizio e’ tenuto all’addestramento

periodico, secondo le modalità stabilite dal comando provinciale di

appartenenza, con cadenza mensile di almeno cinque ore, frazionabili, se

necessario, in due periodi. Il personale che presta servizio presso un

distaccamento volontario svolge l’addestramento presso il distaccamento di

appartenenza e sotto la diretta responsabilità del capo distaccamento. Per il

restante personale volontario l’impiego per l’addestramento deve essere svolto

sotto la diretta responsabilità del Comandante.

2. I funzionari tecnici antincendi, i capi reparto e i capi squadra volontari possono

essere chiamati a partecipare a corsi di aggiornamento del Corpo nazionale dei

vigili del fuoco.

3. Ai fini di cui agli articoli 70, terzo comma, 71 e 74 della legge 13 maggio 1961,

n. 469, e successive modificazioni, i periodi di frequenza ai corsi di cui ai commi

1 e 2 sono considerati richiami in servizio temporaneo.

Articolo 11

Funzioni ed incarico di capo distaccamento volontario

1. Il capo del distaccamento volontario e’ responsabile, in conformita’ alle

disposizioni impartite dal competente comando provinciale, della organizzazione

dei servizi e dell’attivita’ interna del distaccamento nonche’ della manutenzione

dei beni dell’amministrazione.

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2. L’incarico di capo distaccamento volontario ha la durata di cinque anni ed e’

rinnovabile. Esso e’ conferito, sentito il personale volontario in servizio, con

provvedimento dal competente comandante provinciale a volontario con

un’anzianita’ di iscrizione di almeno cinque anni. Per i distaccamenti di nuova

istituzione, si prescinde dall’anzianita’ minima e si conferisce l’incarico sulla

base della comprovata maggiore esperienza ed attitudine professionale.

CAPO III – Avanzamento

Articolo 12

Conferimento della qualifica di capo reparto volontario al personale

utilizzato per le esigenze dei distaccamenti volontari

1. La qualifica di capo reparto volontario e’ conferita nel limite del contingente di

cui all’articolo 4, comma 1, attraverso la partecipazione con esito positivo, ad

un corso di formazione di quattro settimane, anche non consecutive, organizzato

presso il comando provinciale di appartenenza.

2. Al corso sono ammessi, secondo l’anzianità nella qualifica e fino alla copertura

dei posti da conferire nelle singole sedi, i capi squadra volontari con una

anzianità nella qualifica non inferiore ai cinque anni, impiegati in un

distaccamento volontario e che abbiano operato con lodevole profitto negli

ultimi due anni.

3. Il corso si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno

18/30 all’esame finale, consistente in una prova scritta, da svolgersi anche

mediante questionario, sulle materie di cui alla tabella II, allegata al presente

regolamento.

Articolo 13

Conferimento della qualifica di capo squadra volontario al personale

utilizzato per le esigenze dei distaccamenti volontari

1. La qualifica di capo squadra volontario e’ conferita nel limite del contingente di

cui all’articolo 4, comma 1, attraverso la partecipazione, con esito positivo, ad

un corso di formazione di quattro settimane, anche non consecutive, organizzato

presso il comando provinciale di appartenenza.

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2. Al corso sono ammessi, secondo l’anzianità nella qualifica e fino alla copertura

dei posti da conferire nelle singole sedi, i vigili volontari iscritti nell’elenco di

cui all’art. 2 da oltre cinque anni, impiegati in un distaccamento volontario e

che abbiano operato con lodevole profitto negli ultimi due anni.

3. Il corso si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno

18/30 all’esame finale consistente in una prova scritta da svolgersi anche

mediante questionario, sulle materie di cui alla tabella II, allegata al presente

decreto.

Articolo 14

Conferimento della qualifica di capo reparto volontario al personale

utilizzato per le esigenze dei Comandi provinciali

1. La qualifica di capo reparto volontario e’ conferita nel limite del contingente di

cui all’articolo 4, comma2, attraverso la partecipazione con esito positivo, ad

un corso di formazione di quattro settimane, anche non consecutive,

organizzato presso il comando provinciale di appartenenza.

2. Al corso sono ammessi, secondo l’anzianita’ nella qualifica e fino alla

copertura dei posti da conferire nelle singole sedi, i capi squadra volontari che

siano stati richiamati in servizio per le esigenze del Comando provinciale per

almeno 100 giorni con tale qualifica.

3. Il corso si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno

18/30 all’esame finale, consistente in una prova scritta, da svolgersi anche

mediante questionario, sulle materie di cui alla tabella II, allegata al presente

regolamento.

4. Il capo reparto volontario impiegato presso il Comando provinciale espleta, in

via ordinaria, funzioni relative all’addestramento e alla formazione del

personale volontario impiegato presso il Comando stesso.

5. L’impiego operativo e’ consentito esclusivamente nel caso di prolungata e

contemporanea assenza del cinquanta per cento del personale permanente di

pari qualifica.

Articolo 15

Conferimento della qualifica di capo squadra volontario al personale

utilizzato per le esigenze dei Comandi provinciali

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1. La qualifica di capo squadra volontario e’ conferita nel limite del contingente di

cui all’articolo 4, comma 2, attraverso la partecipazione, con esito positivo, ad

un corso di formazione di quattro settimane, anche non consecutive, organizzato

presso il comando provinciale di appartenenza.

2. Al corso sono ammessi, secondo l’anzianità nella qualifica e fino alla copertura

dei posti da conferire nelle singole sedi, i vigili volontari che siano stati

richiamati in servizio per le esigenze di un Comando provinciale per almeno

500 giorni.

3. Il corso si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno

18/30 all’esame finale consistente in una prova scritta da svolgersi, anche

mediante questionario, sulle materie di cui alla tabella II, allegata al presente

decreto.

4. Il capo squadra volontario impiegato presso il Comando provinciale espleta in

via ordinaria funzioni relative all’addestramento e alla formazione del personale

volontario impiegato presso il Comando stesso.

5. L’impiego operativo e’ consentito esclusivamente nell’ambito dei distaccamenti

volontari o nell’ambito del Comando esclusivamente nel caso di prolungata e

contemporanea assenza del cinquanta per cento del personale permanente di

pari qualifica.

Articolo 16

Commissioni esaminatrici

1. La commissione esaminatrice per il conferimento della qualifica di capo reparto

e quella per il conferimento della qualifica di capo squadra, di cui agli articoli

12, 13, 14 e 15 sono nominate con decreto ministeriale e sono composte da un

dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con funzioni di presidente, e

da due funzionari con qualifica non inferiore alla C2. Le funzioni di segretario

sono svolte da un impiegato avente qualifica non inferiore alla C1.

2. Le commissioni di cui al comma 1, valutano gli elaborati degli esami finali,

svolti presso i comandi provinciali, e provvedono alla formazione delle relative

graduatorie, per ciascun distaccamento volontario.

Articolo 17

Modalità di espletamento delle procedure di avanzamento

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1. Con circolare ministeriale, sono comunicati annualmente ai comandi provinciali

sia il numero dei posti disponibili presso i distaccamenti volontari ed i comandi

medesimi per le qualifiche di capo reparto e capo squadra volontario, sia le

modalità di espletamento delle relative procedure di avanzamento.

2. Le domande di partecipazione alle singole procedure di avanzamento devono

essere presentate, esclusivamente, tramite i comandi provinciali dei vigili del

fuoco di appartenenza.

CAPO IV – Impiego

Articolo 18

Modalità di impiego del personale volontario

1. Il personale volontario e’ richiamato in servizio per le ipotesi previste

dall’articolo 70 della legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive modificazioni

e integrazioni. Il richiamo viene disposto a cura e sotto la diretta responsabilità

del competente comandante provinciale dei vigili del fuoco, previa

autorizzazione del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e

della Difesa Civile, a rotazione, e sulla base dei criteri dell’anzianità

d’iscrizione nell’elenco, dell’eventuale stato di disoccupazione, nonché del

carico familiare degli interessati.

Sentite le OO.SS., il richiamo viene disposto dal competente Direttore

Regionale qualora il servizio debba essere espletato in una provincia diversa da

quella di residenza e dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso

Pubblico e della Difesa Civile qualora il servizio debba essere espletato in una

regione diversa da quella di residenza.

2. Il personale volontario, ad eccezione del Funzionario Tecnico Antincendi, viene

impiegato presso i distaccamenti volontari con le seguenti modalità:

a) nell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza del

distaccamento volontario:

1. su segnalazione o richiesta diretta di intervento con contestuale

informazione della sala operativa del comando provinciale;

2. su richiesta di soccorso pervenuta direttamente al comando

provinciale;

b) al di fuori della circoscrizione territoriale di competenza, su

disposizione del comando provinciale.

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3. Il personale volontario in forza presso i posti di vigilanza viene impiegato

analogamente con le modalità indicate nei commi precedenti.

4. Nei casi di cui al comma 2 il comando provinciale deve essere costantemente

informato sulla natura e sviluppo del servizio di istituto svolto dalla sede

volontaria.

5. L’attivazione del Funzionario Tecnico Antincendi volontario avviene

esclusivamente su disposizione del Comandante Provinciale per specifiche

esigenze, compreso il coordinamento di due o più distaccamenti volontari.

6. Ai fini di cui agli articoli 70, terzo comma, 71 e 74 della legge 1961, n. 469 e

successive modificazioni, le prestazioni ed i servizi direttamente connessi resi

dal personale volontario di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 sono considerati richiami in

servizio temporaneo.