Articolo 7
Reclutamento ed iscrizione nell’elenco del personale volontario dei Comandi
Provinciali del personale permanente cessato volontariamente dal servizio.
1. Fermo restando il disposto dell’articolo 5, i funzionari tecnici antincendi
volontari possono essere, altresì, reclutati a domanda tra il personale permanente
appartenente ai profili professionali di ispettore e collaboratore tecnico
antincendi ed il personale con qualifica dirigenziale, cessato volontariamente dal
servizio da non oltre sei mesi.
2. Fermo restando il disposto dell’articolo 6, i vigili volontari possono essere,
altresì, reclutati, a domanda, tra il personale permanente appartenente ai profili
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professionali di vigile, capo squadra e capo reparto, cessato volontariamente dal
servizio da non oltre sei mesi.
3. Per il reclutamento del personale di cui ai commi 1 e 2, non trova applicazione il
limite massimo di età previsto dagli articoli 5, comma 1, lettera e), e 6, comma
1, lettera d).
4. Per il personale di cui ai commi 1 e 2 non vige l’obbligo di frequentare il corso
di cui al comma 1 del successivo articolo 9.
Articolo 8
Incompatibilita’
1. Non e’ consentita l’iscrizione nell’elenco del personale volontario:
a) del personale permanente in servizio nel Corpo nazionale dei vigili del
fuoco;
b) del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e delle altre
istituzioni pubbliche preposte all’ordine e alla sicurezza pubblica con
eccezione degli appartenenti ai Corpi di polizia degli Enti locali, previo
nulla osta delle amministrazioni competenti;
c) degli amministratori di società e dei titolari di impresa che producono,
installano, commercializzano impianti, dispositivi e attrezzature
antincendio e dei titolari di istituti, enti e studi professionali che
esercitano attività di formazione, vigilanza, consulenza e servizi nel
settore antincendio.
Articolo 9
Corsi di formazione del personale volontario
1. I funzionari tecnici antincendi volontari, prima del tirocinio di cui all’art. 5
comma 3, e i vigili volontari a domanda, prima di essere impiegati nel servizio
di istituto, devono partecipare al corso di formazione iniziale a carattere teoricopratico,
secondo le modalità e i programmi stabiliti dal Dipartimento dei Vigili
del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero
dell’Interno.
E’ facolta’ dell’interessato chiedere l’ammissione alla frequenza di un nuovo
corso nel caso di esito negativo del primo.
Un ulteriore esito negativo determina la cancellazione dall’elenco del personale
volontario degli aspiranti funzionari tecnico antincendi volontari che all’atto
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della domanda non erano ancora iscritti nell’elenco di cui all’articolo 2 con
diversa qualifica.
2. Il personale volontario può essere chiamato a partecipare agli altri corsi di
formazione promossi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco per un periodo
massimo di trenta giorni l’anno.
3. Il personale volontario chiamato a partecipare a corsi di formazione presso i
comandi provinciali di appartenenza, per un periodo di impiego giornaliero
superiore alle otto ore, ha diritto ad usufruire della mensa di servizio.
4. Ai fini di cui agli articoli 70, terzo comma, 71 e 74, della legge 13 maggio
1961, n. 469, e successive modificazioni, i periodi di frequenza ai corsi di
formazione - con l’eccezione del corso di cui al comma 1- sono considerati
richiami in servizio temporaneo.
Articolo 10
Corsi periodici di addestramento del personale volontario.
1. Il personale volontario richiamato in servizio e’ tenuto all’addestramento
periodico, secondo le modalità stabilite dal comando provinciale di
appartenenza, con cadenza mensile di almeno cinque ore, frazionabili, se
necessario, in due periodi. Il personale che presta servizio presso un
distaccamento volontario svolge l’addestramento presso il distaccamento di
appartenenza e sotto la diretta responsabilità del capo distaccamento. Per il
restante personale volontario l’impiego per l’addestramento deve essere svolto
sotto la diretta responsabilità del Comandante.
2. I funzionari tecnici antincendi, i capi reparto e i capi squadra volontari possono
essere chiamati a partecipare a corsi di aggiornamento del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco.
3. Ai fini di cui agli articoli 70, terzo comma, 71 e 74 della legge 13 maggio 1961,
n. 469, e successive modificazioni, i periodi di frequenza ai corsi di cui ai commi
1 e 2 sono considerati richiami in servizio temporaneo.
Articolo 11
Funzioni ed incarico di capo distaccamento volontario
1. Il capo del distaccamento volontario e’ responsabile, in conformita’ alle
disposizioni impartite dal competente comando provinciale, della organizzazione
dei servizi e dell’attivita’ interna del distaccamento nonche’ della manutenzione
dei beni dell’amministrazione.
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2. L’incarico di capo distaccamento volontario ha la durata di cinque anni ed e’
rinnovabile. Esso e’ conferito, sentito il personale volontario in servizio, con
provvedimento dal competente comandante provinciale a volontario con
un’anzianita’ di iscrizione di almeno cinque anni. Per i distaccamenti di nuova
istituzione, si prescinde dall’anzianita’ minima e si conferisce l’incarico sulla
base della comprovata maggiore esperienza ed attitudine professionale.
CAPO III – Avanzamento
Articolo 12
Conferimento della qualifica di capo reparto volontario al personale
utilizzato per le esigenze dei distaccamenti volontari
1. La qualifica di capo reparto volontario e’ conferita nel limite del contingente di
cui all’articolo 4, comma 1, attraverso la partecipazione con esito positivo, ad
un corso di formazione di quattro settimane, anche non consecutive, organizzato
presso il comando provinciale di appartenenza.
2. Al corso sono ammessi, secondo l’anzianità nella qualifica e fino alla copertura
dei posti da conferire nelle singole sedi, i capi squadra volontari con una
anzianità nella qualifica non inferiore ai cinque anni, impiegati in un
distaccamento volontario e che abbiano operato con lodevole profitto negli
ultimi due anni.
3. Il corso si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno
18/30 all’esame finale, consistente in una prova scritta, da svolgersi anche
mediante questionario, sulle materie di cui alla tabella II, allegata al presente
regolamento.
Articolo 13
Conferimento della qualifica di capo squadra volontario al personale
utilizzato per le esigenze dei distaccamenti volontari
1. La qualifica di capo squadra volontario e’ conferita nel limite del contingente di
cui all’articolo 4, comma 1, attraverso la partecipazione, con esito positivo, ad
un corso di formazione di quattro settimane, anche non consecutive, organizzato
presso il comando provinciale di appartenenza.
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2. Al corso sono ammessi, secondo l’anzianità nella qualifica e fino alla copertura
dei posti da conferire nelle singole sedi, i vigili volontari iscritti nell’elenco di
cui all’art. 2 da oltre cinque anni, impiegati in un distaccamento volontario e
che abbiano operato con lodevole profitto negli ultimi due anni.
3. Il corso si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno
18/30 all’esame finale consistente in una prova scritta da svolgersi anche
mediante questionario, sulle materie di cui alla tabella II, allegata al presente
decreto.
Articolo 14
Conferimento della qualifica di capo reparto volontario al personale
utilizzato per le esigenze dei Comandi provinciali
1. La qualifica di capo reparto volontario e’ conferita nel limite del contingente di
cui all’articolo 4, comma2, attraverso la partecipazione con esito positivo, ad
un corso di formazione di quattro settimane, anche non consecutive,
organizzato presso il comando provinciale di appartenenza.
2. Al corso sono ammessi, secondo l’anzianita’ nella qualifica e fino alla
copertura dei posti da conferire nelle singole sedi, i capi squadra volontari che
siano stati richiamati in servizio per le esigenze del Comando provinciale per
almeno 100 giorni con tale qualifica.
3. Il corso si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno
18/30 all’esame finale, consistente in una prova scritta, da svolgersi anche
mediante questionario, sulle materie di cui alla tabella II, allegata al presente
regolamento.
4. Il capo reparto volontario impiegato presso il Comando provinciale espleta, in
via ordinaria, funzioni relative all’addestramento e alla formazione del
personale volontario impiegato presso il Comando stesso.
5. L’impiego operativo e’ consentito esclusivamente nel caso di prolungata e
contemporanea assenza del cinquanta per cento del personale permanente di
pari qualifica.
Articolo 15
Conferimento della qualifica di capo squadra volontario al personale
utilizzato per le esigenze dei Comandi provinciali
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1. La qualifica di capo squadra volontario e’ conferita nel limite del contingente di
cui all’articolo 4, comma 2, attraverso la partecipazione, con esito positivo, ad
un corso di formazione di quattro settimane, anche non consecutive, organizzato
presso il comando provinciale di appartenenza.
2. Al corso sono ammessi, secondo l’anzianità nella qualifica e fino alla copertura
dei posti da conferire nelle singole sedi, i vigili volontari che siano stati
richiamati in servizio per le esigenze di un Comando provinciale per almeno
500 giorni.
3. Il corso si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno
18/30 all’esame finale consistente in una prova scritta da svolgersi, anche
mediante questionario, sulle materie di cui alla tabella II, allegata al presente
decreto.
4. Il capo squadra volontario impiegato presso il Comando provinciale espleta in
via ordinaria funzioni relative all’addestramento e alla formazione del personale
volontario impiegato presso il Comando stesso.
5. L’impiego operativo e’ consentito esclusivamente nell’ambito dei distaccamenti
volontari o nell’ambito del Comando esclusivamente nel caso di prolungata e
contemporanea assenza del cinquanta per cento del personale permanente di
pari qualifica.
Articolo 16
Commissioni esaminatrici
1. La commissione esaminatrice per il conferimento della qualifica di capo reparto
e quella per il conferimento della qualifica di capo squadra, di cui agli articoli
12, 13, 14 e 15 sono nominate con decreto ministeriale e sono composte da un
dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con funzioni di presidente, e
da due funzionari con qualifica non inferiore alla C2. Le funzioni di segretario
sono svolte da un impiegato avente qualifica non inferiore alla C1.
2. Le commissioni di cui al comma 1, valutano gli elaborati degli esami finali,
svolti presso i comandi provinciali, e provvedono alla formazione delle relative
graduatorie, per ciascun distaccamento volontario.
Articolo 17
Modalità di espletamento delle procedure di avanzamento
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1. Con circolare ministeriale, sono comunicati annualmente ai comandi provinciali
sia il numero dei posti disponibili presso i distaccamenti volontari ed i comandi
medesimi per le qualifiche di capo reparto e capo squadra volontario, sia le
modalità di espletamento delle relative procedure di avanzamento.
2. Le domande di partecipazione alle singole procedure di avanzamento devono
essere presentate, esclusivamente, tramite i comandi provinciali dei vigili del
fuoco di appartenenza.
CAPO IV – Impiego
Articolo 18
Modalità di impiego del personale volontario
1. Il personale volontario e’ richiamato in servizio per le ipotesi previste
dall’articolo 70 della legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive modificazioni
e integrazioni. Il richiamo viene disposto a cura e sotto la diretta responsabilità
del competente comandante provinciale dei vigili del fuoco, previa
autorizzazione del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e
della Difesa Civile, a rotazione, e sulla base dei criteri dell’anzianità
d’iscrizione nell’elenco, dell’eventuale stato di disoccupazione, nonché del
carico familiare degli interessati.
Sentite le OO.SS., il richiamo viene disposto dal competente Direttore
Regionale qualora il servizio debba essere espletato in una provincia diversa da
quella di residenza e dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso
Pubblico e della Difesa Civile qualora il servizio debba essere espletato in una
regione diversa da quella di residenza.
2. Il personale volontario, ad eccezione del Funzionario Tecnico Antincendi, viene
impiegato presso i distaccamenti volontari con le seguenti modalità:
a) nell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza del
distaccamento volontario:
1. su segnalazione o richiesta diretta di intervento con contestuale
informazione della sala operativa del comando provinciale;
2. su richiesta di soccorso pervenuta direttamente al comando
provinciale;
b) al di fuori della circoscrizione territoriale di competenza, su
disposizione del comando provinciale.
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3. Il personale volontario in forza presso i posti di vigilanza viene impiegato
analogamente con le modalità indicate nei commi precedenti.
4. Nei casi di cui al comma 2 il comando provinciale deve essere costantemente
informato sulla natura e sviluppo del servizio di istituto svolto dalla sede
volontaria.
5. L’attivazione del Funzionario Tecnico Antincendi volontario avviene
esclusivamente su disposizione del Comandante Provinciale per specifiche
esigenze, compreso il coordinamento di due o più distaccamenti volontari.
6. Ai fini di cui agli articoli 70, terzo comma, 71 e 74 della legge 1961, n. 469 e
successive modificazioni, le prestazioni ed i servizi direttamente connessi resi
dal personale volontario di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 sono considerati richiami in
servizio temporaneo.
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