Login

DPR 76/2004

 CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 Febbraio 2004, n.76

Regolamento recante norme sul reclutamento, avanzamento ed impiego del

personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione ;

Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 699;

Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469;

Vista la legge 8 dicembre 1970, n. 996, ed in particolare l’articolo 13, terzo comma;

Visto l’articolo 17 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con

modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402;

Vista l’articolo 35 della legge 5 dicembre 1988, n. 521;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.512, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609;

Visto il D.P.R. 2 novembre 2000, n. 362

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed

integrazioni;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti

normativi, nell’adunanza del 24 novembre 2003;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione

del 29.1.2004;

Sulla proposta del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero per la funzione

pubblica;

M A N A

1

il seguente regolamento:

CAPO I – Disposizioni generali

Articolo 1

Personale volontario.

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano al personale volontario del

Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Il personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco è costituito da:

a) Vigili volontari iscritti a domanda negli elenchi dei comandi provinciali, ai

sensi dell’articolo 13 della legge 8 dicembre 1970, n. 996;

b) ex vigili volontari ausiliari di leva iscritti d’ufficio negli elenchi dei comandi

provinciali ai sensi dell’articolo 12 della legge 8 dicembre 1970, n. 996.

3. Il personale volontario non è vincolato da rapporto di impiego con

l’amministrazione ed è chiamato a svolgere temporaneamente i propri compiti

ogni qualvolta se ne manifesti il bisogno, in conformità a quanto disposto dagli

articoli 14 e 70 della legge 13 maggio 1961, n. 469.

Articolo 2

Elenco del personale volontario

In ogni comando provinciale è istituito un unico elenco del personale volontario per

le esigenze delle strutture del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Articolo 3

Qualifiche

1. Le qualifiche del personale volontario sono le seguenti:

a) funzionario tecnico antincendi volontario;

b) capo reparto volontario;

c) capo squadra volontario;

d) vigile volontario.

2. Al personale volontario si applicano, in quanto compatibili, le vigenti

disposizioni in materia di doveri, compiti e responsabilità, previste per il

2

personale permanente di pari qualifica, limitatamente alle attività inerenti al

soccorso.

3. I funzionari tecnici antincendi volontari sono equiparati, ai fini della

determinazione di doveri, compiti e responsabilità, ai collaboratori tecnici

antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Articolo 4

Contingente del personale volontario utilizzato presso

i distaccamenti volontari e i Comandi Provinciali

1. Presso ciascun distaccamento volontario il contingente del personale volontario

di cui all’articolo 3, comma 1- con l’eccezione dei funzionari tecnici antincendi -

è determinato come segue:

a) un capo reparto volontario;

b) quattro capi squadra volontari, cui si aggiunge un capo squadra ogni

cinque vigili volontari fino ad un massimo di dodici capi squadra

volontari;

c) almeno dieci vigili volontari.

2. Per le esigenze dei Comandi provinciali il contingente del personale volontario

di cui all’art. 3, comma 1 – con l’eccezione dei vigili volontari e dei funzionari

tecnici antincendi e’ determinato come segue:

a) un capo reparto volontario ogni 100 capi squadra che abbiano prestato

servizio con tale qualifica per almeno 80 giorni;

b) un capo squadra volontario ogni 500 vigili volontari che abbiano prestato

servizio per almeno 80 giorni.

CAPO II – Reclutamento

Articolo 5

Reclutamento ed iscrizione dei funzionari tecnici antincendi volontari

1. I funzionari tecnici antincendi volontari vengono iscritti nell’elenco di cui

all’art. 2 e sono reclutati tra coloro che ne facciano domanda e siano in possesso

dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) laurea in ingegneria, architettura, geologia; diploma di geometra o di

perito industriale ed equipollenti;

3

c) patente di abilitazione alla guida di autoveicoli;

d) idoneità psicofisica ed attitudinale da accertarsi, secondo i criteri stabiliti

dalla tabella I, allegata al presente decreto, a cura dei competenti

Comandi provinciali, che possono avvalersi anche delle strutture del

Servizio Sanitario Nazionale o di altre apposite strutture convenzionate;

e) età non inferiore agli anni ventidue e non superiore agli anni quaranta;

f) residenza in un comune della provincia sede del comando per il quale si

richiede l’iscrizione;

g) godimento dei diritti politici;

h) non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una

pubblica amministrazione;

i) possesso del requisito delle qualità morali e di condotta di cui all’articolo

35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

l) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva.

2. Il personale volontario appartenente alle qualifiche di vigile, capo squadra e

capo reparto e in possesso del titolo di studio di cui al comma 1, lettera b) puo’

presentare domanda per il reclutamento e l’iscrizione quale funzionario tecnico

antincendi volontario. In tal caso non trova applicazione il limite massimo di età

previsto dal comma 1, lettera e).

3. funzionari tecnici antincendi volontari di cui al comma 1 presentano l’istanza

di iscrizione esclusivamente tramite il comando provinciale di residenza e

successivamente all’iscrizione svolgono un tirocinio di cinque anni presso un

distaccamento volontario secondo modalità e tempi fissati con Decreto del Capo

del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa

Civile del Ministero dell’Interno. Il periodo di tirocinio non e’ considerato

richiamo in servizio.

Articolo 6

Reclutamento ed iscrizione dei vigili volontari

1. I vigili volontari a domanda sono reclutati fra coloro che ne facciano domanda e

risultino in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) diploma di istruzione secondaria di primo grado;

c) idoneita’ psicofisica ed attitudinale da accertarsi, secondo i criteri

stabiliti dalla tabella I, allegata al presente regolamento, a cura dei

competenti Comandi provinciali, che possono avvalersi anche delle

4

strutture del Servizio sanitario nazionale o di altre apposite strutture

convenzionate;

d) eta’ non inferiore a diciotto e non superiore a quarantacinque anni;

e) residenza in un comune della provincia sede del comando per il quale si

richiede l’iscrizione. Si prescinde da tale requisito esclusivamente per il

personale volontario che chiede di essere impiegato presso un

distaccamento situato in una provincia limitrofa a quella di residenza;

f) godimento dei diritti politici;

g) non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una

pubblica amministrazione;

h) possesso del requisito delle qualità morali e di condotta, di cui

all’articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

i) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva.

2. I vigili volontari ex ausiliari di leva, in deroga a quanto previsto dalla lettera d)

del comma precedente, entro sei mesi dalla cancellazione d’ufficio dall’elenco

del personale volontario, per raggiungimento dei limiti di eta’ possono essere

nuovamente iscritti a domanda nel medesimo elenco conservando l’anzianità

conseguita.

3. Si prescinde dal possesso del requisito dell’età e dell’idoneità psico-fisica per i

vigili volontari ai fini della partecipazione alle attivita’ svolte in occasione di

manifestazioni del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

4. Per il personale di cui al precedente comma 3 non vige l’obbligo di frequentare i

corsi di cui agli artt. 9 e 10 del presente provvedimento.

5. Il personale di cui al precedente comma 3 non effettua il soccorso tecnico

urgente