CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 Febbraio 2004, n.76
Regolamento recante norme sul reclutamento, avanzamento ed impiego del
personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione ;
Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;
Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 699;
Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469;
Vista la legge 8 dicembre 1970, n. 996, ed in particolare l’articolo 13, terzo comma;
Visto l’articolo 17 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402;
Vista l’articolo 35 della legge 5 dicembre 1988, n. 521;
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.512, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609;
Visto il D.P.R. 2 novembre 2000, n. 362
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti
normativi, nell’adunanza del 24 novembre 2003;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 29.1.2004;
Sulla proposta del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero per la funzione
pubblica;
E M A N A
1
il seguente regolamento:
CAPO I – Disposizioni generali
Articolo 1
Personale volontario.
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano al personale volontario del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. Il personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco è costituito da:
a) Vigili volontari iscritti a domanda negli elenchi dei comandi provinciali, ai
sensi dell’articolo 13 della legge 8 dicembre 1970, n. 996;
b) ex vigili volontari ausiliari di leva iscritti d’ufficio negli elenchi dei comandi
provinciali ai sensi dell’articolo 12 della legge 8 dicembre 1970, n. 996.
3. Il personale volontario non è vincolato da rapporto di impiego con
l’amministrazione ed è chiamato a svolgere temporaneamente i propri compiti
ogni qualvolta se ne manifesti il bisogno, in conformità a quanto disposto dagli
articoli 14 e 70 della legge 13 maggio 1961, n. 469.
Articolo 2
Elenco del personale volontario
In ogni comando provinciale è istituito un unico elenco del personale volontario per
le esigenze delle strutture del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Articolo 3
Qualifiche
1. Le qualifiche del personale volontario sono le seguenti:
a) funzionario tecnico antincendi volontario;
b) capo reparto volontario;
c) capo squadra volontario;
d) vigile volontario.
2. Al personale volontario si applicano, in quanto compatibili, le vigenti
disposizioni in materia di doveri, compiti e responsabilità, previste per il
2
personale permanente di pari qualifica, limitatamente alle attività inerenti al
soccorso.
3. I funzionari tecnici antincendi volontari sono equiparati, ai fini della
determinazione di doveri, compiti e responsabilità, ai collaboratori tecnici
antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Articolo 4
Contingente del personale volontario utilizzato presso
i distaccamenti volontari e i Comandi Provinciali
1. Presso ciascun distaccamento volontario il contingente del personale volontario
di cui all’articolo 3, comma 1- con l’eccezione dei funzionari tecnici antincendi -
è determinato come segue:
a) un capo reparto volontario;
b) quattro capi squadra volontari, cui si aggiunge un capo squadra ogni
cinque vigili volontari fino ad un massimo di dodici capi squadra
volontari;
c) almeno dieci vigili volontari.
2. Per le esigenze dei Comandi provinciali il contingente del personale volontario
di cui all’art. 3, comma 1 – con l’eccezione dei vigili volontari e dei funzionari
tecnici antincendi e’ determinato come segue:
a) un capo reparto volontario ogni 100 capi squadra che abbiano prestato
servizio con tale qualifica per almeno 80 giorni;
b) un capo squadra volontario ogni 500 vigili volontari che abbiano prestato
servizio per almeno 80 giorni.
CAPO II – Reclutamento
Articolo 5
Reclutamento ed iscrizione dei funzionari tecnici antincendi volontari
1. I funzionari tecnici antincendi volontari vengono iscritti nell’elenco di cui
all’art. 2 e sono reclutati tra coloro che ne facciano domanda e siano in possesso
dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) laurea in ingegneria, architettura, geologia; diploma di geometra o di
perito industriale ed equipollenti;
3
c) patente di abilitazione alla guida di autoveicoli;
d) idoneità psicofisica ed attitudinale da accertarsi, secondo i criteri stabiliti
dalla tabella I, allegata al presente decreto, a cura dei competenti
Comandi provinciali, che possono avvalersi anche delle strutture del
Servizio Sanitario Nazionale o di altre apposite strutture convenzionate;
e) età non inferiore agli anni ventidue e non superiore agli anni quaranta;
f) residenza in un comune della provincia sede del comando per il quale si
richiede l’iscrizione;
g) godimento dei diritti politici;
h) non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione;
i) possesso del requisito delle qualità morali e di condotta di cui all’articolo
35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
l) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva.
2. Il personale volontario appartenente alle qualifiche di vigile, capo squadra e
capo reparto e in possesso del titolo di studio di cui al comma 1, lettera b) puo’
presentare domanda per il reclutamento e l’iscrizione quale funzionario tecnico
antincendi volontario. In tal caso non trova applicazione il limite massimo di età
previsto dal comma 1, lettera e).
3. I funzionari tecnici antincendi volontari di cui al comma 1 presentano l’istanza
di iscrizione esclusivamente tramite il comando provinciale di residenza e
successivamente all’iscrizione svolgono un tirocinio di cinque anni presso un
distaccamento volontario secondo modalità e tempi fissati con Decreto del Capo
del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa
Civile del Ministero dell’Interno. Il periodo di tirocinio non e’ considerato
richiamo in servizio.
Articolo 6
Reclutamento ed iscrizione dei vigili volontari
1. I vigili volontari a domanda sono reclutati fra coloro che ne facciano domanda e
risultino in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) diploma di istruzione secondaria di primo grado;
c) idoneita’ psicofisica ed attitudinale da accertarsi, secondo i criteri
stabiliti dalla tabella I, allegata al presente regolamento, a cura dei
competenti Comandi provinciali, che possono avvalersi anche delle
4
strutture del Servizio sanitario nazionale o di altre apposite strutture
convenzionate;
d) eta’ non inferiore a diciotto e non superiore a quarantacinque anni;
e) residenza in un comune della provincia sede del comando per il quale si
richiede l’iscrizione. Si prescinde da tale requisito esclusivamente per il
personale volontario che chiede di essere impiegato presso un
distaccamento situato in una provincia limitrofa a quella di residenza;
f) godimento dei diritti politici;
g) non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione;
h) possesso del requisito delle qualità morali e di condotta, di cui
all’articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
i) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva.
2. I vigili volontari ex ausiliari di leva, in deroga a quanto previsto dalla lettera d)
del comma precedente, entro sei mesi dalla cancellazione d’ufficio dall’elenco
del personale volontario, per raggiungimento dei limiti di eta’ possono essere
nuovamente iscritti a domanda nel medesimo elenco conservando l’anzianità
conseguita.
3. Si prescinde dal possesso del requisito dell’età e dell’idoneità psico-fisica per i
vigili volontari ai fini della partecipazione alle attivita’ svolte in occasione di
manifestazioni del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
4. Per il personale di cui al precedente comma 3 non vige l’obbligo di frequentare i
corsi di cui agli artt. 9 e 10 del presente provvedimento.
5. Il personale di cui al precedente comma 3 non effettua il soccorso tecnico
urgente
Joomla 2.5 Template
Copyrights – 2013 vfvcalenzano.it by Umberto Fabbrucci . All rights reserved